Convalida del D.A.Spo. nulla se il GIP ignora la memoria difensiva (Cass. pen. Sez. III n. 10923 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, quando non contenga alcun riferimento alle deduzioni esposte nella memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al destinatario della misura. Il diritto di difesa del sottoposto può essere soddisfatto anche mediante contraddittorio cartolare, ma alla facoltà di depositare memorie deve corrispondere la effettiva presa in carico, da parte del giudice, delle argomentazioni difensive. L’obbligo di controllo e di motivazione del giudice della convalida non può essere assolto in modo apparente e deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura, compresa la congruità della sua durata.

Il Fatto

Il Questore di una città aveva imposto al destinatario, per la durata di cinque anni, il divieto di accesso agli impianti sportivi nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni, con estensione a percorsi e aree circostanti e con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione presso un comando dell’Arma all’inizio del primo tempo di ogni incontro della squadra cittadina.

Il GIP del Tribunale aveva convalidato il provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge n. 401/1989. Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa valutazione della memoria difensiva, regolarmente trasmessa a mezzo PEC entro il termine di quarantotto ore, e la compressione del diritto di difesa per il ristretto spazio temporale concesso tra la richiesta del pubblico ministero e la convalida.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Non è dubbio che la memoria difensiva sia stata tempestivamente depositata presso la cancelleria del giudice procedente, come attestato dagli atti, e che la convalida sia stata adottata successivamente a quel deposito senza menzionarne l’avvenuto esperimento.

Sul piano generale la Corte ribadisce che l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento questorile è limitato alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo di controllo e la relativa motivazione devono però essere assolti in modo non apparente, investire tutti i presupposti di legittimità della misura e riguardare anche la congruità della durata.

Il giudice di legittimità conferma che il contraddittorio cartolare è sufficiente a soddisfare il diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio, purché il diritto sia garantito anche in forma scritta. A ciò deve però corrispondere la presa in carico, da parte del giudice, delle argomentazioni difensive: la facoltà di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentire l’esercizio del diritto di difesa.

Da tali premesse deriva il principio già affermato dalla Sez. III n. 3740 del 2020, richiamato con le conformi Sez. III n. 2862 del 2014 e Sez. III n. 20143 del 2010: è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato.

L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Tribunale, con assorbimento del secondo motivo, e con sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione. La cancelleria è incaricata di comunicare il dispositivo al Questore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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