Nulla la convalida del D.A.Spo. che ignora la memoria difensiva (Cass. pen. Sez. III n. 10924 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva ritualmente depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato. L’obbligo di controllo del giudice della convalida deve essere assolto in modo non apparente, investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e avere ad oggetto anche la congruità della durata. La sufficienza del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa presuppone che il giudice prenda effettivamente in carico le argomentazioni difensive.
Il Fatto
Il Questore aveva adottato, nei confronti di una persona, un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree circostanti, con contestuale obbligo di presentazione presso un comando di polizia all’inizio di ogni incontro della squadra cittadina, per la durata di cinque anni.
Il GIP aveva convalidato il provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge n. 401/1989. Il diffidato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omissione di motivazione sulla memoria difensiva, inviata tempestivamente entro il termine di quarantotto ore, e la violazione del diritto di difesa per la compressione del tempo concesso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte accerta che la memoria difensiva è stata tempestivamente depositata presso la cancelleria del GIP procedente e che la convalida è stata adottata successivamente al deposito, senza menzionare in alcun modo tale circostanza.
In termini generali, i giudici di legittimità ribadiscono che l’obbligo di controllo incombente sul giudice della convalida deve essere assolto in modo non apparente. Esso deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e avere ad oggetto anche la congruità della durata, restando fermo che la convalida giurisdizionale opera, quanto al provvedimento questorile, alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la sufficienza del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa è subordinata alla presa in carico, da parte del giudice, delle argomentazioni difensive. La facoltà di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentire l’esercizio del diritto di difesa.
Richiamando Sez. 3 n. 3740 del 2020 e i conformi precedenti, la Corte afferma che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni della memoria depositata entro il termine di quarantotto ore. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Torino, con assorbimento del secondo motivo, e con sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.
Nota della Redazione
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