Associazione mafiosa e custodia cautelare per madre di prole minore (Cass. pen. Sez. V n. 11230 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il ruolo del partecipe non può essere desunto dal mero rapporto di parentela con il vertice del sodalizio, né dalla semplice contiguità, ma richiede la dimostrazione di uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, desumibile dal concreto agire del soggetto e dalla sua messa a disposizione per i fini del sodalizio. Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., consentono l’applicazione della custodia in carcere anche alla madre di prole di età non superiore a sei anni, purché siano specificamente motivate in relazione al caso concreto.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, trattandosi di madre di prole di età inferiore a sei anni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e perché versato in fatto. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che il provvedimento impugnato ha indicato gli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dell’associazione mafiosa e del ruolo di partecipe della ricorrente, traendo quest’ultimo non dal mero rapporto di parentela, bensì dal suo agire specifico.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato la presenza della ricorrente alle riunioni con i sodali, l’aggiornamento sistematico del padre detenuto sulle vicende dell’organizzazione e i rapporti intrattenuti, durante la carcerazione del genitore, con esponenti di altre associazioni criminali. Da tali elementi il Collegio ha desunto uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio. La Corte ha richiamato sul punto Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, che ha confermato Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino.
Rispetto a tale percorso argomentativo, la Corte ha ritenuto che la difesa abbia prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, sulla scorta di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità, richiamando Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, facendo riferimento all’attività svolta dalla ricorrente nell’ambito dell’organizzazione, al ruolo rivestito durante la detenzione del padre e alla volontà, già palesata, favorevole ad atti di violenza a tutela del sodalizio. Da ciò ha tratto il pericolo che, se non sottoposta alla misura più gravosa, ella avrebbe potuto fungere da collegamento tra il genitore irreperibile e gli altri membri, incidendo sul compendio probatorio, così giustificando l’applicazione della custodia in carcere, richiamando Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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