Termine 48 ore per difesa perentorio nella convalida del provvedimento del Questore (Cass. pen. Sez. III n. 3738 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore al destinatario costituisce il tempo minimo che deve essere riconosciuto all’interessato per esaminare gli atti e presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. La convalida non può pertanto intervenire prima del decorso di tale termine. L’inosservanza del termine a garanzia del diritto di difesa, non consentendo l’effettivo esercizio del contraddittorio, integra una nullità generale rilevabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida e perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.

Il Fatto

Il Questore di Napoli aveva imposto a un tifoso la prescrizione di presentarsi presso gli uffici di una Stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri di calcio della compagine sportiva di riferimento, con modalità articolate in relazione alle partite in casa e in trasferta. Il provvedimento, adottato il 23 aprile 2024, era stato notificato all’interessato alle ore 10,30 del 25 aprile 2024.

Il pubblico ministero aveva richiesto la convalida il 26 aprile 2024 e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli l’aveva concessa con ordinanza del 27 aprile 2024, alle ore 10,20. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per l’eccessiva compressione del tempo concesso alla difesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione III accoglie il ricorso e ricostruisce il perimetro della garanzia difensiva nel procedimento di convalida dei provvedimenti questorili adottati ai sensi della legge n. 401 del 1989. Il punto di partenza è l’orientamento consolidato della stessa Corte, richiamato nelle pronunce Sez. III n. 20366 del 2020 e Sez. III n. 6440 del 2016.

Da tale indirizzo discende che il destinatario del provvedimento ha diritto a quarantotto ore decorrenti dalla notifica per esaminare gli atti e predisporre memorie e deduzioni. La convalida, di conseguenza, non può essere disposta prima che quel termine sia integralmente decorso.

La Corte applica il principio al caso concreto: il provvedimento è stato notificato alle ore 10,30 del 25 aprile 2024 e la convalida è intervenuta alle ore 10,20 del 27 aprile 2024, dunque prima del decorso del termine. Irrilevante è la natura meramente cartolare del procedimento o l’esiguità dello scarto temporale, poiché la notifica avvenuta in giorno festivo ha di fatto sottratto alla difesa la prima giornata utile per accedere alla cancelleria e valutare se depositare memoria.

L’inosservanza del termine non è sanabile: essa impedisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa e integra una nullità generale. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione. Sul punto la Corte precisa che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo per l’obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale, mentre la previsione del comma 1 configura una misura interdittiva di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il dispositivo dispone infine la comunicazione al Questore di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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