Accertamento induttivo e spesometro legittimano condanna per omessa dichiarazione (Cass. pen. Sez. III n. 3735 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l’art. 189 cod. proc. pen., consente al giudice di avvalersi dell’accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari mediante studi di settore e banche dati, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta. Resta ferma l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., sicché i dati ricavati dal c.d. spesometro integrato possono fondare l’affermazione di responsabilità quando siano riscontrati da precisi elementi documentali e corrispondano, o risultino inferiori, agli importi dichiarati dai clienti che hanno risposto ai questionari. Nel procedimento per omessa dichiarazione, non è necessario un autonomo accertamento sull’occultamento delle somme evase, non essendo tale aspetto elemento costitutivo del reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, continuato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., e rideterminato la pena, concedendo la sospensione condizionale. In primo grado era intervenuta assoluzione per l’evasione IVA, perché il fatto non costituisce reato.
Secondo l’accusa, il ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali per i periodi d’imposta dal 2012 al 2015, con imponibili IRPEF ricostruiti sulla base dei dati dello spesometro e del controllo incrociato con clienti e fornitori. Proposto ricorso per cassazione, si contestava il superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro sul presupposto di mere presunzioni.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Sez. III ha dichiarato l’inammissibilità dei due motivi, strettamente connessi e esaminati congiuntamente, perché le censure erano diverse da quelle consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate.
Il Collegio ha richiamato un principio costante: in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, il giudice può avvalersi dell’accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell’imposta, ferma restando la autonoma valutazione degli elementi emersi secondo l’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.. Ha poi precisato che, quando i ricavi non indicati siano individuati su precisi elementi documentali, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata offriva precise indicazioni: l’imputato non aveva esibito documentazione contabile in sede di verifica fiscale, ma aveva poi prodotto 200 fatture emesse dalla sua ditta negli anni in questione. I ricavi erano stati ricostruiti anno per anno sulla base delle fatture attive acquisite presso i clienti e solo in minima parte sulla base degli importi ricavati dallo spesometro integrato, con riferimento ai clienti che non avevano risposto ai questionari. Tali dati erano stati reputati attendibili perché corrispondenti, e in alcuni casi addirittura inferiori, rispetto agli importi indicati dai clienti che avevano risposto.
La Corte territoriale aveva inoltre escluso rilievo alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, sia perché l’andamento degli affari può variare, sia perché la dichiarazione relativa all’anno 2011 era stata presentata avvalendosi di fatture false, con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen..
Sulla base di tali elementi la Corte d’appello aveva confermato il superamento della soglia di punibilità. Il Collegio ha ritenuto le conclusioni immuni da vizi, rilevando che la difesa non aveva allegato il travisamento della prova e che, a fronte della puntuale ricostruzione delle operazioni commerciali, le deduzioni sull’assenza di prova dell’occultamento delle somme evase non erano decisive, non essendo necessario compiere accertamenti su tale aspetto ai fini della prova del reato di omessa dichiarazione. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 189 c.p.p. – Prove non disciplinate dalla legge
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta