Convalida del trattenimento dello straniero: la motivazione apodittica è nulla (Cass. civ. Sez. I n. 11922 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di pace convalida il trattenimento dello straniero presso il C.P.R. deve essere sorretto da motivazione effettiva, che accerti la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta dell’autorità amministrativa e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La clausola di stile, che si limiti a richiamare le norme di riferimento e a dichiarare l’insussistenza di ragioni di inammissibilità, integra motivazione apparente e determina la nullità del decreto. Il trattenimento incide sulla libertà personale e ricade nella riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost.; l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi rigidi limiti.

Il Fatto

Un cittadino straniero, dopo un intervento di soccorso in mare e il successivo sbarco, riceveva la notifica di un decreto prefettizio di espulsione e di un contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino. La Questura chiedeva al Giudice di Pace la convalida della misura; il giudice fissava udienza e, con decreto, convalidava il trattenimento.

Il ricorrente impugnava il decreto per Cassazione con due motivi, deducendo la motivazione inesistente o apparente e l’illegittimità della convalida per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, adottato sulla base di un’errata contestazione di fatto circa l’ingresso nel territorio nazionale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rango costituzionale del diritto inciso. Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione costituisce misura di privazione della libertà personale, realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Da qui il corollario processuale. In virtù della riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte.

Ne segue che la motivazione del provvedimento di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. Il riferimento è all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, che prevede espressamente che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato.

Nel caso concreto la motivazione è giudicata del tutto apodittica: si limita a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998 e ad affermare che non sussistono ragioni di inammissibilità del decreto. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento del secondo.

Sulle spese la Corte rileva che il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispongono gli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, ammissione ritenuta conforme a Costituzione. La richiesta di distrazione delle spese non integra implicita rinuncia al beneficio, poiché il difensore non può disporre del diritto del suo assistito.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio e la soccombente è un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. Il compenso va liquidato con istanza al giudice del procedimento, ai sensi degli artt. 82 e 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara nullo il provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *