Appello tributario ammissibile se impugna anche capo incidentale sull’IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 11919 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per violazione del giudicato interno è infondata quando la sentenza di primo grado si sia pronunciata sull’autonoma organizzazione ai fini IRAP con affermazione meramente incidentale, estranea all’oggetto del giudizio, limitato alla tempestività dei versamenti in acconto. L’appello con cui l’Ufficio impugni quel capo della decisione non introduce una nuova causa petendi, ma contrasta la sentenza nei punti deliberati, così da impedire la formazione di un giudicato pregiudizievole. Il rigetto dell’eccezione di inammissibilità e la decisione nel merito sono pertanto corretti.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate irrogava esclusivamente interessi e sanzioni per il tardivo pagamento degli acconti IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2007, all’esito di controlli automatizzati sulla dichiarazione Modello Unico 2008.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di Pescara, che accoglieva il ricorso annullando il provvedimento e compensando le spese. L’Ufficio proponeva appello e il contribuente appello incidentale, chiedendo le spese e il risarcimento per lite temeraria. La C.t.r. dell’Abruzzo accoglieva il gravame dell’Ufficio, rigettava l’appello incidentale e condannava il contribuente alle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’error in procedendo della sentenza d’appello per non aver dichiarato inammissibile il gravame dell’Ufficio, in quanto vertente sui presupposti impositivi IRAP e non sulla tempestività dei versamenti, oggetto effettivo del giudizio, con violazione del giudicato interno formatosi. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente, per non aver la C.t.r. indicato le ragioni di pertinenza dell’unico motivo d’appello con la sentenza di primo grado.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Osserva che l’oggetto della pretesa esattiva contestata in primo grado è limitato alla tardività dei pagamenti, come confermato dalla stessa Agenzia nelle controdeduzioni in primo grado. Pertanto la soggettività passiva IRAP del contribuente per l’annualità iscritta a ruolo resta estranea alla controversia.
Il riferimento della C.t.p. all’esenzione IRAP per il 2006, oltre a riguardare un’annualità diversa da quella accertata, costituisce un’affermazione meramente incidentale, volta solo a supportare la decisione, ossia l’accoglimento del ricorso per accertata tempestività dei pagamenti rateali in acconto.
Il contribuente aveva chiesto una valutazione sulla mancanza di autonoma organizzazione per il 2007 e il giudice di primo grado si era espresso sul punto estendendo al 2007 il giudicato relativo al 2006. L’Ufficio ha appellato quella parte della sentenza per evitare che vi si consolidasse un giudicato utile al rimborso dell’IRAP. Con l’appello, dunque, non ha introdotto questioni nuove, ma ha impugnato un capo della decisione, essendo suo interesse contrastare la sentenza in tutti i punti deliberati.
La Corte rileva inoltre che l’Ufficio, nel corso del giudizio d’appello, aveva annullato la cartella contenente l’iscrizione a ruolo di sole sanzioni e interessi per la tardività del versamento degli acconti IRAP. Alla luce di tali considerazioni, e della chiarezza del gravame, i giudici di seconde cure hanno correttamente rigettato l’eccezione di inammissibilità e deciso nel merito. Il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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