Convalida trattenimento straniero: sindacato pieno sui provvedimenti presupposti (Cass. civ. Sez. I n. 382 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R., l’autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel contraddittorio, e deve rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche se non dedotto dall’interessato. L’illegittimità può annidarsi non solo nell’atto immediatamente presupposto, ma anche in un provvedimento più remoto, purché idoneo a incidere sul risultato finale. Il principale onere probatorio grava sull’amministrazione, mentre l’interessato deve documentare le proprie deduzioni; ove ciò non sia possibile e siano formulate osservazioni circostanziate, il giudice, se ritiene necessario approfondire, deve integrare officiosamente le fonti di conoscenza, compatibilmente con i tempi della procedura.
Il Fatto
Un cittadino straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera a seguito dello sbarco presso la frontiera di Lampedusa, era destinatario di un primo decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa e di un ordine di allontanamento della Questura di Ragusa. In ragione dell’inottemperanza a tale ordine veniva adottato un secondo decreto di espulsione dalla Prefettura di Pavia, contestualmente al quale la Questura di Pavia disponeva il trattenimento presso il C.P.R. di Torino.
Il Giudice di pace di Torino convalidava il trattenimento. Nel corso dell’udienza di convalida la difesa aveva dedotto l’illegittimità del primo decreto di espulsione, non trasmesso dalla Questura, e il Giudice aveva invitato a verbale la Questura a integrare la documentazione, salvo poi convalidare la misura senza motivare sulle deduzioni difensive. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del trattenimento quale misura di privazione della libertà personale, assistita dalla riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost.; ne deriva che il controllo giurisdizionale deve estendersi al vaglio di specificità e congruenza dei motivi addotti, secondo un indirizzo già consolidato.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 impone al questore di trasmettere copia degli atti al giudice di pace per la convalida; l’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 prevede la comunicazione del provvedimento di trattenimento unitamente a quello di espulsione o respingimento. Tali documenti costituiscono gli atti indispensabili per il giudizio di convalida.
Il sindacato non è limitato alla verifica delle condizioni giustificative, ma si estende alla manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, accertata ex actis. La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria, in particolare la sentenza della CGUE dell’8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, secondo cui il giudice deve poter ricercare, ove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti e i suoi poteri non possono essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’amministrazione.
La Corte distingue la pronuncia Cass. n. 30181/2023, resa in tema di proroga e non di convalida, e ne circoscrive la portata. Nella specie, inoltre, il Giudice di pace aveva ritenuto rilevante la questione e disposto l’integrazione documentale, salvo decidere nonostante l’inadempimento istruttorio. La motivazione “stante l’assenza di dati identificativi” è giudicata inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
La Corte enuncia il principio di diritto e, rilevata la fondatezza del ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo decorso il termine perentorio per la convalida. Le spese, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
Nota della Redazione
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