Espulsione e convivenza di fatto: la mera formalizzazione del contratto non è ostativa senza verifica di effettività e bilanciamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 13416 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, la pericolosità sociale dello straniero va accertata in concreto e all’attualità, mediante esame complessivo della personalità desunta dalla condotta di vita, senza limitarsi ai precedenti penali. La sola formalizzazione di un contratto di convivenza, ove successiva al decreto di espulsione, non integra di per sé il presupposto per la tutela di cui all’art. 19, comma 2, TUI, che postula la verifica dell’effettività del vincolo familiare. Il giudice deve operare un compiuto bilanciamento tra i legami familiari e l’interesse alla sicurezza dello Stato.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno – Prefettura di Novara impugnava per cassazione la sentenza del Giudice di Pace di Novara che, accogliendo l’opposizione del cittadino straniero, aveva annullato il decreto di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), TUI, a seguito della revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto decisiva la formalizzazione di un contratto di convivenza, intervenuta tra il mese di luglio e agosto 2024, successivamente all’emanazione del provvedimento espulsivo, qualificandola come quid novi ostativo all’espulsione in virtù dell’art. 19, comma 2, lett. c), TUI.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura dell’Amministrazione, la quale aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, TUI, degli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 349/1999.
Il giudice di pace, pur avendo fatto generico riferimento ai precedenti penali e alle violazioni amministrative commesse dallo straniero, non aveva approfondito il giudizio di bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela. La Corte ha rammentato che la valutazione della pericolosità sociale va effettuata in concreto e all’attualità, considerando l’esame complessivo della personalità, senza limitarsi ai precedenti (cfr. Cass. 23423/2022).
La Corte ha altresì ribadito che il giudice deve valutare in termini effettivi i vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d’origine, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE e con l’art. 8 CEDU, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (cfr. Cass. 33146/2025).
Nel caso di specie, il cittadino straniero risultava gravato da numerosi precedenti penali, tra cui condanne per furto con strappo, rapina impropria e porto d’armi, oltre che da misure di prevenzione personale. Il giudice di pace, invece, non aveva preventivamente verificato l’effettività della convivenza, non potendo la mera formalizzazione del contratto, peraltro successiva al decreto di espulsione, esaurire il presupposto per il riconoscimento della tutela ai vincoli familiari effettivi.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Novara, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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