Convalida dell’accompagnamento alla frontiera oltre le 48 ore: il termine è rispettato solo se l’udienza inizia in tempo (Cass. civ. Sez. I n. 21381 del 23.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO › 3.3 Esecuzione dell’espulsione › 3.3.1 Accompagnamento alla frontiera.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21381/2026, ud. 05/06/2026, dep. 23/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno
Parole chiave: [accompagnamento alla frontiera – superamento del termine di 48 ore per la convalida – conseguenze]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine massimo per la decisione sulla convalida dell’accompagnamento alla frontiera, in quanto il decreto di convalida era stato adottato oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore. La Corte, ritenendo tale motivo fondato, ha osservato che: “In materia di convalida, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Cass., n. 5715/2008; n. 14398/2024). Invero, va osservato che il provvedimento d’accompagnamento alla frontiera, in esecuzione di provvedimento d’espulsione, incide sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanzie contemplate dall’art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, anche irregolari, in considerazione del carattere universale di tale libertà che, come gli altri diritti che la Costituzione proclama come inviolabili, spetta ai singoli non come appartenenti ad una comunità sociale, bensì come esseri umani (Corte costituzionale sentenze n. 96 del 2025, n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001).
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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