Il carico pendente non neutralizza gli elementi positivi senza verifica di durata (Cass. pen. Sez. I n. 17206 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice della sorveglianza è tenuto a fondare la propria decisione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato e deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, di aver considerato tutti gli elementi previsti dalla legge. Nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale, non possono assumere, di per sé e soli, decisivo rilievo negativo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che il processo critico risulti almeno avviato. La persistenza di un margine di pericolosità non è idonea a escludere la misura quando lo stato detentivo e le prescrizioni siano in grado di contenerne il rischio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un detenuto, in espiazione di una pena di sei anni, quattro mesi e venti giorni per reati in materia di stupefacenti, falso e autoriciclaggio.

A fondamento del diniego, il Tribunale valorizzava la circostanza che il condannato era stato raggiunto, in data 1° aprile 2025, da una sentenza di primo grado di condanna alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico, pur non definitiva. Il Tribunale riteneva recessivi gli elementi positivi emergenti dall’osservazione, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti vista la gravità della pendenza giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che, in tema di misure alternative, il giudice deve parametrare la rilevanza delle informazioni tratte dall’osservazione scientifica della personalità rispetto alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità residua, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari. Ha richiamato il principio per cui la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono essere di per sé ostativi, occorrendo invece accertare la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi di buon esito della prova.

Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori, la Corte ha escluso profili di illegittimità: la sopravvenuta sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venire meno l’interesse alla verifica degli indizi in sede di riesame, sicché il Tribunale non era tenuto ad acquisire l’ordinanza cautelare richiesta dalla difesa.

Cionondimeno, la motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta insufficiente. Il Tribunale non ha specificato il dies ad quem della partecipazione al sodalizio camorristico, contestata in via provvisoria “fino al mese di dicembre 2017”, né ha considerato compiutamente la condotta tenuta dal condannato dal momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, nel 2021. La decisione ha così “neutralizzato” il complesso degli elementi positivi, desumibili dalle relazioni dell’equipe, senza chiarire l’effettiva durata della condotta associativa e la sua incidenza rispetto alla pena in espiazione, per reati commessi sino al 2018.

La Corte ha infine ritenuto irrilevante la circostanza che il detenuto non avesse riferito all’equipe della pendenza del procedimento per il reato associativo, trattandosi di fatto non successivo all’ultimo reato del cumulo. Ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché integri la motivazione valutando l’esito dei provvedimenti favorevoli adottati e chiarendo come incidano l’accertata partecipazione e la sua durata rispetto alla richiesta di misura alternativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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