Giustizia riparativa: disfunzioni organizzative non possono impedirne l’accesso (Cass. pen. n. 14565/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, senza preclusioni dipendenti dalla fattispecie di reato o dalla sua gravità. Il giudice investito della richiesta deve verificare, ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., se l’invio sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti pericoli concreti per gli interessati o per l’accertamento dei fatti. La richiesta non può essere dichiarata inammissibile sulla base della mera affermazione che nel territorio non siano stati istituiti centri di mediazione, senza indicare gli accertamenti compiuti e senza considerare le soluzioni organizzative concretamente disponibili. Una disfunzione organizzativa estranea alla sfera dell’interessato non può, di per sé, tradursi nella perdita della possibilità di accedere al programma, anche in considerazione degli effetti che il suo esito positivo può produrre sul trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio in un articolato procedimento relativo, tra l’altro, a reati associativi, reimpiego di denaro, illecita concorrenza e violenza privata, aveva deciso anche sulle confische disposte nei confronti di più imputati e sul relativo trattamento sanzionatorio. Uno dei ricorrenti aveva inoltre chiesto di essere ammesso a un programma di giustizia riparativa, ma l’istanza era stata dichiarata inammissibile sul presupposto della mancata istituzione, nel territorio interessato, dei centri di mediazione.
I diversi ricorsi contestavano tale statuizione e, sotto ulteriori profili, la confisca in casi particolari, il requisito della ragionevolezza temporale tra acquisto dei beni e commissione dei reati-spia, il regime di procedibilità della violenza privata aggravata e la valutazione delle attenuanti generiche. La Cassazione accoglie le impugnazioni soltanto nei limiti specificamente individuati.
La Motivazione della Corte
Quanto alla giustizia riparativa, la Cassazione richiama l’art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude preclusioni fondate sul tipo o sulla gravità del reato, e l’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice una valutazione concreta sull’utilità del programma e sull’assenza di pericoli per i partecipanti e per l’accertamento processuale. Tale valutazione non è priva di conseguenze sul giudizio penale: l’accesso al percorso può infatti consentire, in caso di esito positivo, l’applicazione di istituti suscettibili di incidere sulla pena, sulle circostanze e sui benefici. Proprio per questo lo sbarramento all’accesso non può essere disposto mediante una motivazione meramente formale.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi valutazione sostanziale dell’istanza, limitandosi ad affermare l’assenza dei centri territoriali senza illustrare gli accertamenti svolti. L’affermazione risultava inoltre contraddetta dalla documentazione secondo cui, in altro procedimento riguardante lo stesso imputato e pendente nel medesimo distretto, era stato individuato un centro presso il quale avviare il programma. La Cassazione esclude quindi che una carenza organizzativa possa essere automaticamente posta a carico dell’interessato e annulla sul punto con rinvio.
La sentenza annulla inoltre le statuizioni sulla confisca per alcuni ricorrenti, rilevando l’insufficiente verifica della ragionevolezza temporale tra l’acquisto dei beni e i reati-spia e l’omessa valutazione della documentazione prodotta sulla provenienza delle risorse. Per altri imputati viene dichiarata l’improcedibilità della tentata violenza privata aggravata per difetto di querela, applicando il regime intermedio più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., nonostante la successiva reintroduzione della procedibilità d’ufficio. Per una ricorrente viene infine disposto nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte territoriale aveva omesso di valutare il documentato percorso di risocializzazione ai fini delle attenuanti generiche.
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