Il giudicato non copre la condotta successiva alla condanna (Cass. pen. Sez. I n. 2406 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente. Tale norma incrimina due specifici comportamenti: il fare ingresso nel territorio dello Stato e il trattenersi in violazione delle disposizioni. In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio di cui all’art. 649 cod. proc. pen. riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, trattandosi di un fatto storico diverso non coperto dal giudicato.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Empoli aveva ritenuto il cittadino straniero responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto illegalmente sul territorio nazionale. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente sosteneva che, per fatti commessi in epoca precedente, era già stato giudicato con sentenza dello stesso giudice di pace. Secondo la difesa, essendo il reato di natura permanente, la condotta successiva alla prima condanna doveva ritenersi compresa nel periodo di permanenza della prima violazione e, pertanto, coperta dal giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’assunto difensivo. I giudici di legittimità hanno premesso che la contravvenzione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 ha natura permanente, ma tale natura non determina l’operatività del ne bis in idem con riguardo alla condotta successiva alla pronuncia della sentenza di condanna.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la condotta illecita perdura per tutto il tempo in cui il soggetto rimane illegalmente sul territorio nazionale. Tuttavia, ha precisato che non sussiste alcuna identità del fatto illecito con riguardo al segmento di condotta successivo alla condanna riportata dall’imputato per il medesimo titolo di reato, allorché l’agente non lasci il territorio dello Stato ma continui a permanere illegalmente.
In tal senso, è stato ribadito che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, trattandosi di un fatto storico diverso non coperto dal giudicato.
Nel caso di specie, la permanenza del primo reato, accertato nel giugno 2023, si è interrotta con la sentenza di condanna del gennaio 2025, mentre la permanenza del reato oggetto del presente giudizio, accertato nel settembre 2023, è cessata solo con la successiva sentenza. I fatti oggetto dei due giudizi non sono pertanto identici, essendo quello in esame una porzione di condotta estranea al giudizio precedentemente definito.
Nota della Redazione
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