Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1243 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, quando il titolo abbia ad oggetto il pagamento di somme di danaro. Costituisce prova dell’inadempimento la mancata specifica contestazione dei fatti da parte dell’Amministrazione costituitasi, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue il criterio della soccombenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è necessaria quando la tutela sia assicurata dalla nomina del commissario ad acta e dagli interessi già decorrenti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. davanti al TAR, chiedendo l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero resistente al pagamento in suo favore di una somma a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, oltre interessi legali.
Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento da parte dell’Amministrazione. Ha precisato che non formava oggetto della domanda la statuizione sulle spese di lite del giudizio civile, già soddisfatta in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito senza articolare difese né depositare documenti, e alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei requisiti formali dell’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il titolo esecutivo è assistito dall’attestazione di cancelleria del 2.03.2026 ed è passato in giudicato. È altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo (avvenuta il 22.09.2025), previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude l’esecuzione forzata prima della scadenza.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha contestato l’inadempimento denunciato. Richiamando l’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., ha affermato che i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite si pongono a fondamento della decisione. L’inadempimento deve pertanto ritenersi comprovato.
Il ricorso è stato quindi accolto. Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della pronuncia, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, affinché entro novanta giorni dalla scadenza vi provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ha escluso che allo stato ne sussistano i presupposti, considerando la durata dell’inadempimento, la decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidate e la nomina del commissario. Sul punto il Collegio ha richiamato i precedenti del Consiglio di Stato n. 3900/2026 e n. 6679/2019. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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