Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito sull’inottemperanza (TAR Lombardia n. 1084 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e, senza rinnovare la cognizione sul diritto di credito, ne ordina l’esecuzione assegnando un termine. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui misura discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono perciò vincolanti per l’amministrazione, dovendo l’esatta misura di capitale e interessi essere verificata secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso è accolto con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 464/2023, pubblicata il 14.12.2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 7.3.2024. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare il pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio ribadisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Per il capitale residuo e gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va quindi accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandogli un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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