Competenza sui ricorsi contro atti del regolatore energetico (TAR Lazio n. 14533 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui si impugnano congiuntamente un decreto ministeriale e una delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) è devoluta alla competenza funzionale, inderogabile, del TAR Lombardia, sede di Milano, ai sensi dell’art. 14, comma 2, cod. proc. amm.. Tale disposizione ha carattere speciale e prevale sulle regole generali di competenza territoriale fondate sulla sede dell’amministrazione emanante, operando una deroga espressa basata sulla ratio dell’unicità funzionale del contenzioso regolatorio. La sua applicazione si giustifica non in relazione alla provenienza dell’atto impugnato, ma alla riconducibilità sostanziale dell’atto al procedimento regolatorio, la cui titolarità e responsabilità finale è dell’Autorità. L’impugnazione congiunta di una delibera Arera e di un regolamento ministeriale che ne recepisce il contenuto integra pertanto il meccanismo della competenza funzionale di cui all’art. 14, comma 2, cod. proc. amm. La valutazione dell’interesse a ricorrere deve essere effettuata con riguardo all’atto che realmente incide sulla posizione giuridica dedotta in giudizio, anche quando l’atto formalmente impugnato sia un decreto interministeriale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della vendita di energia elettrica, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 315 del 31 agosto 2022, recante i criteri per favorire l’ingresso consapevole nel mercato del gas e dell’energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché il regolamento sulle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese e le delibere Arera presupposte.
Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate, eccependo, tra le altre, l’incompetenza territoriale del Tribunale. Interveniva ad adiuvandum la società controllata, sorta dalla scissione della ricorrente con conferimento del ramo d’azienda relativo al servizio di maggior tutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di rinvio presentata dalla ricorrente, motivata dall’imminente adozione di una delibera Arera sui costi non recuperabili (c.d. stranded cost), non ricorrendo i presupposti eccezionali di cui all’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Nel merito, il TAR ritiene fondata l’eccezione di incompetenza, rilevando che la controversia spetta al TAR Lombardia, sede di Milano, in forza dell’art. 14, comma 2, cod. proc. amm., che devolve funzionalmente alla competenza inderogabile del giudice lombardo le controversie concernenti i provvedimenti dell’Arera.
La valutazione complessiva dell’interesse a ricorrere evidenzia come esso discenda direttamente dalle decisioni dell’Autorità: il decreto ministeriale ha infatti recepito le indicazioni del regolatore in tema di stranded cost, e la stessa istanza di rinvio era argomentata sulla prossima adozione di una nuova delibera Arera, segno della diretta riconducibilità dell’interesse al ricorso a tali atti.
L’impugnazione congiunta di una delibera Arera e di un regolamento ministeriale è attratta nella competenza funzionale del TAR Lombardia: la disposizione di cui all’art. 14, comma 2, cod. proc. amm., nel sottolineare la devoluzione funzionale e inderogabile, costituisce superiore criterio di distribuzione delle controversie, prevalente sulle regole generali dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., fondate sulla sede dell’amministrazione emanante.
Il Tribunale richiama il proprio precedente secondo cui l’art. 14, comma 2, cod. proc. amm. opera una deroga espressa alla competenza generale, fondata sulla ratio dell’unicità funzionale del contenzioso regolatorio, imponendo di concentrare presso un unico giudice le controversie che afferiscono, anche indirettamente, all’esercizio del potere normativo e conformativo dell’Autorità. La conseguenza è la declaratoria di incompetenza con assegnazione del termine di trenta giorni per la riassunzione, con spese compensate trattandosi di pronuncia in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.