Autonomia della compatibilità paesaggistica dalla verifica urbanistico-edilizia (TAR Lazio n. 406 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di compatibilità paesaggistica è autonoma e strutturalmente distinta dall’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia della preesistenza. In sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica oggetto di rigorosa valutazione è la concreta incidenza dell’intervento sullo scenario paesaggistico tutelato, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, quale anche lo stato legittimo dell’immobile. È pertanto illegittimo, per violazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica che si fondi esclusivamente sull’assenza dei titoli comprovanti la legittimità della preesistenza, senza indicare alcun profilo di incompatibilità con il contesto vincolato.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un manufatto pertinenziale del complesso di Torre Paola, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la trasformazione di una finestra in porta finestra e di una porta finestra in finestra. Il Comune di San Felice Circeo, con determinazione del 25 agosto 2025, dichiarava l’inammissibilità e disponeva l’archiviazione del procedimento.

L’atto si fondava integralmente sulla mancata dimostrazione, da parte dell’istante, della legittimità urbanistica ed edilizia della preesistenza, desunta dal confronto tra la licenza edilizia del 1967, il parere della Soprintendenza del 1966 e lo stato attuale dei luoghi. La ricorrente impugnava la determinazione davanti al TAR Lazio, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

In assenza di graduazione dei motivi, il Collegio applica il principio della ragione più liquida ed esamina il profilo condensato nel terzo motivo, ritenuto dirimente: l’estraneità della verifica della legittimità della preesistenza rispetto allo scrutinio della compatibilità paesaggistica.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui i due apprezzamenti, pur esprimendosi sullo stesso oggetto, obbediscono a interessi pubblici distinti e tipizzati. L’uno valuta la compatibilità paesaggistica dell’intervento; l’altro accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Da ciò deriva l’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità edilizia.

Nella fattispecie, l’intero nucleo motivazionale dell’atto impugnato si fonda esclusivamente sull’assenza della legittimità della preesistenza sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Persino la ritenuta assenza di autorizzazione paesaggistica è stata stigmatizzata quale sintomo di irregolarità del complesso. Per converso, mancano l’indicazione e l’esame di qualsiasi profilo di compatibilità dell’intervento con il contesto tutelato.

Il Collegio esclude che possano supplire il Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2007 tra il Ministero della Cultura e la Regione Lazio e la Circolare n. 33 del 26 giugno 2009, qualificati come atti di prassi risalenti e contrastanti con l’orientamento giurisprudenziale, ritenuto più conforme alla lettera e alla ratio della norma.

Il ricorso è accolto nel terzo motivo, con assorbimento delle restanti censure. L’atto è annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da adottarsi nel rispetto delle coordinate conformative delineate. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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