Conversione del permesso di soggiorno: la scadenza del titolo stagionale non è ostativa (TAR Puglia n. 61 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poiché il termine di scadenza assume carattere ordinatorio ai fini della richiesta di conversione. Ciò che rileva sono i presupposti sostanziali, quali l’esistenza di un contratto di lavoro idoneo e l’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi, restando recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza. L’incapacità reddituale del lavoratore o le irregolarità contributive del datore di lavoro non sono addebitabili al prestatore d’opera, che non può esserne a conoscenza né può sopperirvi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. Avviava quindi la procedura per la verifica della sussistenza di una quota, ma lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava la domanda, senza previa comunicazione del preavviso di diniego. Il provvedimento, notificato successivamente, motivava il rigetto con la scadenza del titolo di soggiorno, l’insufficienza reddituale e l’irregolarità contributiva del datore di lavoro. Il lavoratore impugnava il diniego, deducendo la violazione delle norme sul procedimento e l’erronea valutazione dei presupposti per la conversione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, confermando i principi già espressi in sede cautelare. In primo luogo, ha rilevato la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo stato comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto prima dell’adozione del provvedimento definitivo. Tale omissione ha compromesso il diritto di partecipazione al procedimento, non potendosi escludere un apporto collaborativo del privato tale da condurre a un esito differente.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il principio per cui la scadenza del permesso stagionale non costituisce ostacolo alla conversione. Ha citato il Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023, secondo cui il termine di scadenza è da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione, dovendosi invece verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali, ossia un contratto che assicuri mezzi di sostentamento e l’attribuzione della quota.
Il Collegio ha infine escluso che l’insufficiente capacità reddituale o la irregolarità contributiva del datore di lavoro possano essere imputate al lavoratore, richiamando la giurisprudenza secondo cui il prestatore è parte danneggiata e non ha strumenti per sopperire alle inadempienze datoriali. La sentenza ha pertanto annullato gli atti impugnati, compensato le spese tra le parti e confermato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ponendo il compenso del difensore a carico dell’Erario.
Nota della Redazione
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