Rinnovazione della notifica a Regione avvalentesi del patrocinio dell’Avvocatura (TAR Molise n. 38 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ex art. 10 della legge n. 103 del 1979, la notifica del ricorso giurisdizionale eseguita nei confronti di una Regione a statuto ordinario che abbia deliberato di avvalersi in via sistematica del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, laddove l’atto non sia consegnato presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito. La nullità consegue all’applicazione dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, estesa alle Regioni dalla citata disposizione. In applicazione dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, il giudice deve fissare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notifica nulla, senza che rilevi la verifica dell’imputabilità al notificante dell’esito negativo, essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della limitazione testuale che subordinava la rinnovazione a tale accertamento.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e gli Ordini provinciali di Campobasso e Isernia hanno impugnato, chiedendone la sospensione, la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise n. 120 del 27 gennaio 2026 e il decreto del Commissario ad acta n. 21 del 9 febbraio 2026, concernenti l’avvio di procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato a professionisti con titoli conseguiti in Paesi extra Unione Europea. Il ricorso è stato notificato alla Regione Molise presso la sede istituzionale, mentre l’Amministrazione regionale non si è costituita in giudizio. Si è costituita solo l’A.S.RE.M., che ha controdedotto alle censure e sollevato eccezioni di rito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale nella notifica del ricorso alla Regione Molise. L’Amministrazione, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1999, ha stabilito di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Campobasso. Ne consegue l’applicazione della disciplina sul foro erariale di cui all’art. 10 della legge n. 103 del 1979, che estende alle Regioni a statuto ordinario le disposizioni del R.D. n. 1611 del 1933 e degli artt. 25 e 144 cod. proc. civ..
La giurisprudenza richiamata dal Collegio è costante nel ritenere che la notifica degli atti giudiziari alla Regione che abbia aderito al patrocinio dell’Avvocatura debba avvenire presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità Giudiziaria adita. La notificazione eseguita presso la sede istituzionale della Regione è pertanto nulla.
Il Collegio ha poi applicato l’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale operata con la sentenza n. 148 del 2021. La Corte costituzionale ha eliminato l’inciso che subordinava la concessione del termine per la rinnovazione all’accertamento che l’esito negativo della notificazione dipendesse da causa non imputabile al notificante. Il Tribunale ha quindi ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e di notificare la presente ordinanza alla Regione, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nel termine perentorio di dieci giorni.
Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto di doverla respingere, considerato che le censure proposte hanno trovato approfondita controdeduzione da parte dell’A.S.RE.M., che ha altresì sollevato serie eccezioni di rito. Ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 7 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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