Giudizio di rinvio e questioni assorbite dopo cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 1186 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cassazione della sentenza di appello che abbia riformato la decisione di primo grado determina il definitivo assorbimento di quest’ultima, che si considera sostituita dalla pronuncia cassata. Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per motivi di merito non si produce alcuna reviviscenza della sentenza di primo grado: la fase di rinvio costituisce nuova ed autonoma fase del processo, di natura rescissoria, destinata a statuire direttamente sulle domande. La parte che abbia visto ritenere assorbito un proprio motivo di gravame in appello, in virtù dell’accoglimento di una questione pregiudiziale o preliminare, può pertanto riproporre la relativa questione davanti al giudice di rinvio, non essendo configurabile un accertamento definitivo contenuto nella sentenza di primo grado.
Il Fatto
L’INPS convenne in giudizio una società di servizi per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura del materiale per lo svolgimento di un concorso interno. L’appaltatrice aveva consegnato in ritardo i questionari, inserendoli con i fogli di risposta in un unico involucro, così da impedire alla Commissione esaminatrice la vidimazione preventiva dei fogli e da imporre l’annullamento d’ufficio della prova.
Dopo un articolato iter di merito, la Corte d’appello, in sede di rinvio, confermò la risoluzione del contratto e rideterminò il danno, escludendo dal risarcimento i costi dell’indennità di missione erogata ai dipendenti partecipanti e dichiarando definitivamente acquisito l’accertamento sulla domanda di manleva. L’INPS e la società assicuratrice ricorrono per cassazione, la seconda lamentando l’illegittimo riconoscimento di un accertamento ormai assorbito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale dell’appaltatrice, volto a contestare la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione. Il motivo è infondato: l’inesattezza dell’adempimento era ormai coperta dal giudicato interno, residuando in sede di rinvio la sola valutazione della gravità. Il giudice di rinvio, del resto, era tenuto ad applicare il principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi; compito cui la Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta.
Passando al ricorso principale, la Corte ritiene parzialmente fondato il primo motivo. Il divieto di nuove eccezioni previsto dall’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda solo le eccezioni in senso stretto — fatti estintivi, modificativi o impeditivi — e non le mere difese con cui si nega la fondatezza della pretesa avversaria. Rientrano tra queste le contestazioni su condotta, evento, nesso di causalità e pregiudizio, il cui riscontro, di carattere valutativo, va compiuto anche d’ufficio.
Nel merito del danno, il principio jura novit curia non opera rispetto alla circolare amministrativa invocata dall’ente, priva di efficacia normativa. La Corte rileva però che tale circolare riproduce l’art. 29 del d.P.R. n. 509 del 1979, che riconosce l’indennità di trasferta al personale partecipante a concorsi interni: disposizione che il giudice ha il dovere di conoscere autonomamente, dovendosi ritenere sussistente il danno, salva la prova dell’avvenuta erogazione.
È infine fondato il ricorso incidentale dell’assicuratrice. La domanda di manleva, accolta in primo grado, era rimasta assorbita in appello per effetto del rigetto della domanda principale, con automatica caducazione della statuizione ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. La sentenza di rinvio ha erroneamente ritenuto acquisito quel capo per difetto di contestazione del contratto assicurativo.
Nel caso di cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, la pronuncia di primo grado deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata: il giudizio di rinvio non prosegue le precedenti fasi di merito, ma costituisce una nuova fase rescissoria. Ne deriva che la parte può riproporre dinanzi al giudice di rinvio le questioni ritenute assorbite. La sentenza è cassata nei limiti dei ricorsi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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