Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. (TAR Puglia n. 63 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è improcedibile quando, nel corso dell’udienza, la parte ricorrente dichiara il difetto di interesse alla decisione per effetto di vicende sopravvenute che abbiano determinato la compiuta esecuzione degli obblighi conformativi nascenti dal giudicato. La declaratoria di improcedibilità, pronunciata ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue al venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del giudizio e prescinde da ogni valutazione nel merito della fondatezza della domanda. La natura formale della decisione costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza alla sentenza TAR Puglia, Sezione I, n. 940/2016, confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1032/2024, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere all’attuazione del precetto giurisdizionale. In subordine, gli stessi domandavano l’annullamento di una nota del 28 maggio 2024, con cui l’ente locale aveva denegato la conformazione al giudicato, individuando nella conclusione del procedimento di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale l’unica soluzione per ottemperare alle statuizioni giudiziali.
Il Comune si costituiva in giudizio. Con memoria del 22 dicembre 2025, la difesa dell’amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’intervenuta approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico e la conseguente esecuzione degli obblighi conformativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore dei ricorrenti nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il quale ha riconosciuto il difetto di interesse alla decisione alla luce delle sopravvenienze indicate dall’amministrazione. La pronuncia si pone in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato, espresso ex multis da Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488, secondo cui la dichiarazione della parte comporta la declatoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’intervenuta approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale avesse integrato la compiuta esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze oggetto della domanda di ottemperanza, privando di attualità l’interesse azionato.
Quanto al regime delle spese, la natura formale della decisione, intervenuta a seguito di dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, ha indotto il Collegio a disporne la compensazione. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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