Conversione del permesso stagionale solo con nulla osta e quota disponibile (TAR Trentino-Alto Adige n. 102 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998, presuppone il nulla osta dell’ufficio provinciale competente che attesta la disponibilità della quota nell’ambito del decreto flussi. In assenza di tale atto e della assegnazione della quota, la conversione non può essere assentita, non rilevando la condizione lavorativa o familiare dell’interessato. Il ritardo dell’amministrazione nell’adozione del provvedimento non incide sulla legittimità dello stesso, potendo al più fondare una responsabilità risarcitoria. Nei provvedimenti plurimotivati è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza, presenta istanza di rinnovo e conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura, dopo aver comunicato i motivi ostativi e invitato l’interessato a integrare la domanda, rigetta l’istanza sul duplice rilievo della mancanza dell’attestazione dell’ufficio del lavoro sulla disponibilità di una quota e della mancata proposizione della domanda di nulla osta di conversione.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo l’errata richiesta del modello B2020, la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti e il grave ritardo dell’amministrazione. Il Collegio concede la tutela cautelare in considerazione della situazione personale e familiare, ma rigetta il ricorso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998, che consente al lavoratore stagionale, dopo almeno tre mesi di regolare attività, di chiedere la conversione del titolo nei limiti delle quote di cui all’art. 3, comma 4. La sequenza procedurale richiede il decreto flussi, la richiesta del nulla osta, il visto, il contratto di soggiorno e il rilascio del permesso. L’assenza di uno degli atti configura un rapporto di lavoro irregolare.

La domanda di conversione deve essere inoltrata dal lavoratore mediante il modello VB; lo Sportello per l’Immigrazione riceve l’istanza e l’ufficio provinciale esprime il parere tecnico assegnando la quota, se disponibile. Il Collegio rileva che il ricorrente non ha mai chiesto il nulla osta di conversione, bensì una quota per lavoro subordinato di tipo B2020, domanda peraltro non accolta perché alla Provincia di Bolzano tali quote non vengono assegnate da anni.

Quanto alla dedotta integrazione documentale, il Tribunale osserva che l’affermazione non è sostenuta da alcun rinvio probatorio e che il Modello Unilav richiamato era stato inviato molti mesi dopo l’inizio dichiarato del rapporto e solo dopo le contestazioni formali. La censura risulta quindi generica e non documentata.

Il Collegio qualifica il provvedimento come plurimotivato e ritiene sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma per sorreggerlo, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1801/2024. Il ritardo dell’amministrazione non incide sulla legittimità dell’atto, potendo semmai fondare la responsabilità aquiliana. La nascita del figlio, mai rappresentata in sede procedimentale, non supplisce ai requisiti normativi: la situazione familiare può assumere rilievo in altra cornice, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 286/1998, secondo la Corte cost. n. 376/2000. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate in ragione del ritardo dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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