Ricorso per emersione inammissibile per incertezza oggettiva e difetto di requisiti (TAR Puglia n. 1029 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per emersione è inammissibile, ex artt. 40 e 44 cod. proc. amm., quando l’atto impugnato non sia correttamente esibito e i motivi siano generici, sì da rendere incerta l’individuazione dell’oggetto della domanda. Nel merito, la procedura sanatoriale di cui all’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 presuppone il rispetto del termine del 15 luglio 2020, la titolarità di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 e la prova documentale dell’attività lavorativa nei settori indicati dal comma 3, svolta anteriormente al 31 ottobre 2019. La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità del provvedimento ove emerga che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La procedura del comma 1 è attivabile dal datore di lavoro e non è convertibile d’ufficio in quella del comma 2.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, espone di aver soggiornato regolarmente in Italia per anni e di aver svolto attività lavorativa fino al 2012; alla scadenza del titolo, perduto il lavoro, otteneva un permesso per attesa occupazione valido sino al 30 giugno 2014. Trasferitosi nella provincia di Lecce, nel 2019 lavorava come badante e il 4 agosto 2020 presentava istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020.

Con decreto dell’11 gennaio 2021 il Questore di Lecce respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo travisamento dei fatti ed eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria e motivazione. Le misure cautelari monocratiche e incidentali venivano respinte in sede presidenziale e collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il ricorso inammissibile ex artt. 40 e 44 cod. proc. amm., confermando integralmente il contenuto dell’ordinanza cautelare. L’art. 40, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. impone l’indicazione dell’oggetto della domanda, compreso l’atto impugnato, mentre la lett. d) richiede i motivi specifici: nel caso concreto manca un’esatta delimitazione dell’ambito oggettivo del gravame.

Gli atti depositati non corrispondono al provvedimento indicato in epigrafe: risultano invece l’ordine del Questore di sottoposizione al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri e il decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera, entrambi dell’11 gennaio 2021. Tale incertezza assoluta sull’oggetto è aggravata dalla genericità dei motivi, che non dimostrano il possesso dei requisiti di legge né si confrontano con la motivazione dell’atto.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 103 d.l. n. 34/2020: la procedura del comma 1 è attivabile dal datore di lavoro entro il 15 settembre 2020; quella dei commi 2 e 16 dal lavoratore straniero entro il 15 luglio 2020, con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 e prova del lavoro nei settori del comma 3, svolto anteriormente al 31 ottobre 2019. L’istanza è stata presentata il 4 agosto 2020, oltre il termine, da soggetto con permesso scaduto il 30 giugno 2014 e senza documentazione utile: difettano dunque tutti i presupposti.

Il Collegio esclude poi che l’Amministrazione dovesse sollecitare la rettifica dell’istanza dal comma 2 al comma 1, poiché quella procedura spetta al datore di lavoro, nella specie non conosciuto né conoscibile. Quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 preclude l’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è pertanto inammissibile e comunque infondato; le spese sono interamente compensate in ragione delle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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