Legittima la metodologia del “segno reale” per quantificare gli sbilanciamenti energetici (TAR Lombardia n. 2471 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza che ha annullato un provvedimento prescrittivo per difetto di istruttoria e di motivazione, ARERA può riesercitare il proprio potere prescrittivo adottando la metodologia del segno reale in luogo di quella del segno convenzionale ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase sul corrispettivo uplift. Tale criterio è l’unico idoneo a ricostruire in concreto lo stato effettivo del sistema elettrico e a verificare il contributo degli sbilanciamenti alla riduzione degli oneri sostenuti da Terna s.p.a. Il provvedimento ha natura riparatoria e non sanzionatoria, con la conseguenza che è escluso ogni affidamento legittimo dell’utente del dispacciamento avverso l’applicazione “ora per allora” del segno reale.
Il Fatto
Una società operante nella vendita di energia elettrica ai clienti finali ha impugnato il nuovo provvedimento prescrittivo adottato da ARERA, con cui l’Autorità, in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, ha confermato la misura già assunta nel 2017 rivedendo le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti. Terna s.p.a. ha poi quantificato gli importi dovuti in oltre 681.000 euro.
Dopo che il Consiglio di Stato, con una prima sentenza di ottemperanza, ha respinto l’azione di nullità e ha disposto la riassunzione della causa davanti al giudice competente, la società ha riproposto le proprie censure davanti al TAR Lombardia, contestando la metodologia del segno reale adottata dall’Autorità e lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione. ARERA ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per rielaborazione delle censure originarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Nel ricorso in riassunzione la ricorrente non ha enunciato censure nuove, ma ha riproposto gli stessi vizi di illegittimità e irragionevolezza del criterio presuntivo utilizzato da ARERA. La riformulazione di alcuni periodi non integra una domanda diversa da quella originaria.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la struttura del servizio di dispacciamento alla stregua della disciplina di cui alla deliberazione ARERA n. 111/2006, attuativa degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 79/1999. L’Autorità può adottare provvedimenti prescrittivi nei confronti dell’impresa negligente in forza dell’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/1995, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente ottenuto. Gli sbilanciamenti in controfase incidono sul corrispettivo uplift sia per effetto del meccanismo del single pricing, sia riducendo l’onere di bilanciamento gravante su Terna s.p.a.
In forza dell’effetto conformativo del giudicato, l’Autorità avrebbe dovuto verificare lo stato del sistema al momento dello sbilanciamento secondo la regola condizionalistica. Ad avviso del Collegio, il segno reale — somma algebrica degli sbilanciamenti individuali sulla base dei dati di misura — è l’unica modalità per determinare in concreto lo stato effettivo del sistema, a differenza del segno convenzionale, influenzato dalle ragioni ulteriori di approvvigionamento sul mercato dei servizi di dispacciamento. In tal senso si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 9292 del 2023.
Il Collegio esclude infine la violazione dell’affidamento. La misura prescrittiva ha natura riparatoria e non sanzionatoria, sicché l’utente del dispacciamento non può opporre l’applicazione retroattiva del segno reale, essendo consapevole dell’obbligo di programmare immissioni e prelievi secondo diligenza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.