Sospensione dell’ordinanza di demolizione e valutazione del fumus in sede cautelare (TAR Molise n. 7 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sussistenza del fumus boni iuris può essere ravvisata anche solo in via non manifesta, quando le questioni prospettate necessitino di un attento vaglio in sede di cognizione di merito. L’accoglimento della domanda cautelare può essere limitato ai soli provvedimenti per i quali sussista un concreto e attuale periculum in mora, derivante dal danno irreparabile legato all’eliminazione del manufatto realizzato. La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione non implica altresì la caducazione degli atti presupposti, il cui esame resta demandato al giudizio di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare del permesso di costruire n. 3/2025 per l’intervento di riqualificazione di un’area demaniale adiacente il lago di Guardialfiera, da destinare a solarium, impugnava l’ordinanza n. 12/2025 di annullamento in autotutela del titolo edilizio e l’ordinanza n. 13/2025 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Unitamente ai suddetti provvedimenti, erano gravati gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e la nota regionale di rigetto dell’istanza di valutazione di incidenza.

La ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, deducendo plurimi profili di illegittimità e il danno grave derivante dall’eliminazione delle opere realizzate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel delibare l’istanza cautelare, ha ritenuto che le svariate questioni fattuali e giuridiche prospettate necessitino di un attento vaglio in sede di cognizione di merito, non potendosi pertanto escludere in via sommaria la sussistenza del fumus boni iuris. In particolare, la complessità delle questioni sollevate ha indotto il Collegio a non pronunciarsi negativamente sulla fondatezza del ricorso, demandando al giudizio di merito la verifica delle doglianze.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha operato una valutazione distinta in relazione ai singoli provvedimenti impugnati, ravvisando la sussistenza di un concreto e attuale pregiudizio limitatamente all’ordinanza di demolizione. L’eliminazione del manufatto realizzato determinerebbe, infatti, un danno specifico e irreparabile, non essendo satisfattibile per equivalente la distruzione dell’opera.

Nondimeno, il Tribunale ha precisato che l’accoglimento della domanda cautelare è circoscritto al solo provvedimento demolitorio, senza estendersi all’annullamento in autotutela del permesso di costruire, per il quale non è stato ravvisato il requisito dell’urgenza. La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione consente, pertanto, di preservare la res fino alla decisione di merito, fissata per l’udienza pubblica del 15 luglio 2026, senza anticipare valutazioni che spettano al giudice della cognizione piena. Le spese sono state compensate in ragione della natura della decisione assunta in sede cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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