Conversione del permesso di lavoro stagionale: il trimestre va inteso come periodo di circa novanta giorni (TAR Marche n. 989 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, deve essere interpretato, con riferimento al settore agricolo, come un periodo di circa novanta giorni, nel quale il lavoratore deve aver svolto una prestazione lavorativa media di almeno 13 giornate mensili, per un totale di almeno 39 giornate, coperte da regolare contribuzione previdenziale. Il trimestre lavorativo non deve pertanto necessariamente coincidere con tre mesi solari: una interpretazione che ancorasse il calcolo al mese solare risulterebbe eccessivamente penalizzante e non ancorata a una chiara previsione normativa, escludendo dal computo le giornate lavorative svolte a cavallo tra due mesi.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel settore agricolo, presentava istanza di conversione del proprio titolo in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava il preavviso di rigetto, rilevando che, dalla data di ingresso in Italia alla presentazione dell’istanza, non risultava svolta una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili, per un totale di 39 giornate in tre mesi. Nonostante le memorie difensive, l’Amministrazione confermava il diniego, sulla base del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui il lavoratore non aveva prestato attività lavorativa per un trimestre completo con il minimo richiesto di giornate.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e razionalità. L’istanza cautelare veniva accolta, e il Ministero dell’Interno si costituiva per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del permesso di soggiorno, intervenuto in ottemperanza all’ordinanza cautelare, era limitato alla definizione del merito del ricorso.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura basata sull’interpretazione del requisito del trimestre lavorativo. Richiamato il disposto dell’art. 24, comma 10, TUI, come modificato dal D.L. n. 145/2024, il giudice ha ricordato che la circolare congiunta del 27 ottobre 2023 dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo ha chiarito che, per il settore agricolo, ai fini della conversione deve risultare una prestazione lavorativa di almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi, per un totale di 39 giornate, coperte da regolare contribuzione previdenziale.

Il TAR ha quindi precisato che il presupposto delle 39 giornate deve essere verificato su un periodo di circa 90 giorni e non su tre mesi solari. Nel caso di specie, il lavoratore aveva regolarmente superato la soglia delle 39 giornate, computate a partire dall’inizio dell’attività lavorativa, includendo anche le giornate svolte a cavallo tra mesi diversi. La tesi dell’ITL, che ancorava il calcolo al mese solare, è stata giudicata eccessivamente penalizzante e priva di un solido fondamento normativo, oltre che tale da escludere dal computo giornate lavorative comunque svolte nell’arco del trimestre.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate, considerata la novità della questione alla data di adozione dell’atto, e la liquidazione del compenso per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a successiva camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *