Illegittima l’ordinanza sindacale che vieta il 5G in assenza di pericolo attuale (TAR Puglia n. 184 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL è un provvedimento extra ordinem di carattere residuale, il cui esercizio è legittimo solo in presenza di un pericolo eccezionale e attuale per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti dell’ordinamento e con effetti necessariamente temporanei e proporzionati. Il richiamo al principio di precauzione non è sufficiente a fondare il divieto generalizzato e senza limiti di tempo di sperimentazione o installazione del 5G sul territorio comunale, ove manchi un accertamento effettivo di un pericolo grave e imminente e la misura incida su competenze riservate allo Stato in materia di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva impugnato l’ordinanza n. 5/2020 con cui il Sindaco di un Comune pugliese, in dichiarata applicazione del principio di precauzione, aveva vietato a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio comunale, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. L’impresa, aggiudicataria di frequenze nell’ambito di un’asta pubblica nazionale, sosteneva che il provvedimento precludeva l’attuazione degli interventi necessari a implementare la rete e il rispetto degli obblighi di copertura previsti dalla normativa di settore. Il Comune non si costituiva in giudizio, mentre si costituivano il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Interno e l’AGCOM.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo il prevalente orientamento, l’imputazione formale allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti non è sufficiente, poiché il Sindaco, pur agendo quale ufficiale del Governo, resta incardinato nell’organizzazione del Comune, al quale sono imputabili l’atto e la responsabilità.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha richiamato l’univoco orientamento giurisprudenziale (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9328 e 6 febbraio 2024, n. 1200) in materia di ordinanze sindacali anti-5G. L’esercizio del potere di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL ha carattere residuale e tipico: postula un pericolo eccezionale per l’incolumità pubblica che richieda interventi immediati e indilazionabili, non fronteggiabili con i poteri ordinari.

Nel caso di specie, l’atto impugnato era stato emanato in difetto di qualsivoglia approfondimento istruttorio circa l’esistenza di un pericolo concreto e attuale. Il divieto, inoltre, era stato disposto in via generalizzata e senza limiti di tempo, con effetti cessativi ancorati a un evento futuro e incerto. La materia non si presta alla regolazione tramite poteri extra ordinem, come confermato dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, che ha sancito l’illegittimità delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36/2001.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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