Annullata la revoca del nulla osta al lavoro straniero per il superamento dei termini di verifica (TAR Marche n. 990 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato deve essere sorretto da un’adeguata motivazione, basata sulla contestazione effettiva dell’assenza dei presupposti di legge o della violazione della normativa applicabile, e non può fondarsi su mere irregolarità amministrative sanabili, come l’inosservanza del termine per la verifica di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l’Impiego. Il perdurante silenzio del Centro per l’Impiego, decorso il termine previsto, sostanzialmente equivale a verifica di indisponibilità ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La disciplina in materia di immigrazione, informata al favor per il rilascio dei titoli, non consente all’Amministrazione di ricavare termini decadenziali non coerenti con tale impianto. I rilievi emersi dalle dichiarazioni rese all’Ispettorato del Lavoro, in assenza di contestazioni sui presupposti legittimanti l’assunzione, possono al più essere preliminari a un approfondimento istruttorio e non sono idonei a sostenere la revoca del titolo già concesso.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero, per il quale il titolo veniva successivamente concesso. Con il provvedimento impugnato, la Prefettura disponeva la revoca del nulla osta, addebitando al ricorrente, da un lato, di aver presentato l’istanza dopo soli dodici giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta al Centro per l’Impiego, anziché dopo i quindici previsti, e, dall’altro, alcune contraddizioni emerse dalle dichiarazioni acquisite dall’Ispettorato del Lavoro in ordine all’effettiva necessità di impiegare manodopera straniera. Il ricorrente impugnava la revoca, deducendo il difetto di istruttoria e l’insufficienza motivazionale, nonché l’irritualità delle osservazioni dell’Ispettorato richiamate nel provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, il Collegio ha osservato che il termine di quindici giorni lavorativi per la verifica di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l’Impiego, previsto dal DPCM 27 settembre 2023, è stato successivamente ridotto a otto giorni dal legislatore con l’art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024: ciò appare significativo della natura non essenziale del termine.
Il giudice ha quindi richiamato il principio, già affermato da questo Tribunale (richiama TAR Marche, Ancona, 12 dicembre 2025, n. 1042), per cui il perdurante silenzio del Centro per l’Impiego, decorso il termine, equivale a verifica di indisponibilità. Ne consegue che l’inosservanza del termine, da qualificarsi come mera irregolarità amministrativa sanabile, non può essere preclusiva del rilascio del titolo, anche in considerazione dell’autocertificazione presentata dal ricorrente, la cui veridicità non è stata contestata.
Quanto alla seconda contestazione, il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni rese all’Ispettorato del Lavoro non contengono alcuna effettiva contestazione dell’esistenza dei presupposti per l’assunzione del lavoratore extracomunitario. I rilievi formulati – concernenti la mancata precedente richiesta di lavoratori e la difformità delle condizioni contrattuali rispetto alle esigenze manifestate – sono stati giudicati meramente preliminari a un eventuale approfondimento istruttorio, ma non idonei a sostenere la revoca di un nulla osta già concesso, in mancanza di contestazioni sull’assenza dei presupposti di legge o di violazioni normative.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullando il provvedimento di revoca, e ha compensato le spese di lite, considerata la relativa novità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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