La revoca in autotutela di una sovvenzione per sopravvenuta perdita di un requisito spetta al giudice ordinario (TAR Marche n. 995 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La situazione giuridica soggettiva di colui che aspira a finanziamenti o sovvenzioni pubbliche ha natura di interesse legittimo quando la norma attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di apprezzamento, e tale natura si conserva per tutta la fase procedimentale antecedente al provvedimento di attribuzione del beneficio. Con l’emanazione del provvedimento concessorio sorge, invece, un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, qualora l’amministrazione ometta di dare attuazione alla concessione ovvero intenda far valere la decadenza del beneficiario per l’inosservanza di obblighi la cui permanenza condiziona l’erogazione. La cognizione torna al giudice amministrativo solo se la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela che comportino l’annullamento del provvedimento concessorio. La revoca del contributo per la sopravvenuta perdita di un requisito, verificatasi dopo la concessione, attiene alla fase esecutiva del rapporto e radica la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Una contribuente impugnava dinanzi al TAR Marche due decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di revoca parziale e totale dell’agevolazione “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”, concessa nel 2017 e nel 2018. I provvedimenti erano stati adottati perché la cessazione dell’attività era avvenuta il 27 novembre 2019, ossia successivamente alla domanda e alla concessione dell’agevolazione, integrando così la violazione dell’obbligo del beneficiario di mantenere attiva l’attività.

Il giudizio era stato preceduto da una declinatoria di giurisdizione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Macerata, che aveva indicato il giudice amministrativo come munito di giurisdizione. La ricorrente sosteneva che la revoca non dipendesse dall’inosservanza di obblighi successivi alla concessione, bensì dalla carenza di un requisito necessario per l’attribuzione del beneficio, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, richiamando i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha articolato il proprio ragionamento distinguendo tre differenti situazioni giuridiche soggettive. In primo luogo, ha rilevato che, quando la norma attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale in ordine all’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, per l’intera fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione.

In secondo luogo, con l’emanazione del provvedimento concessorio sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione del beneficio, la cui tutela spetta al giudice ordinario, tanto nell’ipotesi di mera inerzia dell’amministrazione quanto nell’ipotesi in cui essa intenda far valere la decadenza del beneficiario per la mancata osservanza di obblighi condizionanti l’erogazione o la sua permanenza. In terzo luogo, la situazione giuridica torna ad essere di interesse legittimo se la mancata erogazione dipende dall’esercizio di poteri di autotutela che comportino l’annullamento del provvedimento concessorio.

Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che l’amministrazione non contestava la mancanza iniziale di un requisito essenziale, atteso che l’attività era esistente al momento della domanda e della concessione. La contestazione riguardava, piuttosto, la sopravvenuta carenza del requisito, essendo la cessazione dell’attività avvenuta successivamente alla concessione, con conseguente violazione, in fase esecutiva, dell’obbligo del beneficiario di mantenerla attiva, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DI 10 aprile 2013.

Alla luce di tale ricostruzione, la controversia è stata ricondotta all’ipotesi della revoca per perdita di un requisito successiva alla fase di attribuzione del contributo, ossia alla fase di esecuzione del rapporto. Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate in ragione della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice tributario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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