Convivenza di fatto e residenza anagrafica nell’assegnazione degli alloggi ERP (TAR Calabria n. 246 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 non possiede valenza certificativa della residenza anagrafica né della composizione del nucleo familiare, restando esposta alla prova contraria e alla verifica doverosa dell’amministrazione. Ai fini della legge regionale n. 32/1996 rilevano le risultanze anagrafiche, sia per la convivenza del nucleo familiare ex art. 7, sia per il requisito della residenza da almeno sei mesi nel Comune ex art. 10, comma 1, lett. b). L’autocertificazione non è titolo idoneo a superare quanto attestato dall’amministrazione sull’esame obiettivo delle risultanze documentali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria permanente utile all’assegnazione di alloggi ERP nel Comune di Soverato, per sé e per il proprio nucleo familiare composto dalla compagna e da due figli, di cui uno portatore di handicap. Con determina dirigenziale il Comune approvava la graduatoria provvisoria collocandolo in ventesima posizione con n. 3 punti, senza tener conto della presenza del nucleo familiare.

Dopo il rigetto del ricorso amministrativo e l’approvazione della graduatoria definitiva, il ricorrente impugnava dinanzi al TAR l’atto, deducendo la violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria n. 32/1996 e del d.P.R. n. 223/1989. Egli sosteneva che, pur avendo mantenuto residenze anagrafiche distinte, la famiglia conviveva stabilmente in un alloggio, come attestato da dichiarazione sostitutiva. Il Comune resisteva eccependo che rilevano solo le risultanze anagrafiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla duplice esigenza probatoria posta dalla legge regionale n. 32/1996: la dimostrazione della convivenza del nucleo familiare ex art. 7 e della residenza anagrafica da almeno sei mesi nel Comune interessato ex art. 10, comma 1, lett. b). Su tale secondo requisito si concentra la decisione.

Il TAR richiama la definizione di famiglia anagrafica dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 223/1989, che la identifica nell’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità o affettivi, coabitanti e con dimora abituale nello stesso Comune. Le dichiarazioni anagrafiche possono essere rese nei modi degli artt. 6 e 13 del medesimo decreto.

Il Collegio ammette che la residenza possa essere comprovata con dichiarazione sostitutiva, ma ne delimita rigorosamente la portata. L’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 impone all’amministrazione di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all’erogazione dei benefici, consultando gli archivi dell’amministrazione certificante. L’art. 75, comma 1, prevede la decadenza dal beneficio in caso di non veridicità del contenuto dichiarato.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non assume alcuna valenza certificativa né particolare valore probatorio, restando esposta alla prova contraria e alla verifica doverosa dell’amministrazione in presenza di elementi dubbi o contestati. Il principio di autoresponsabilità, su cui si fonda la semplificazione amministrativa, non vale a superare quanto attestato dall’amministrazione sino a querela di falso.

Nel caso concreto, dagli atti emergeva che il figlio minore non era incluso nel nucleo familiare del ricorrente, ma in altro nucleo, e che la dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente nel 2023 non coincideva con la residenza anagrafica effettiva dello stesso e della convivente. Il ricorso è pertanto rigettato, non potendosi prescindere dalle risultanze anagrafiche. Le spese sono compensate per i peculiari profili interpretativi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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