Verifica dell’anomalia dell’offerta e insindacabilità della valutazione tecnico-discrezionale (TAR Lombardia n. 974 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta non ha funzione sanzionatoria e non si risolve in una caccia all’errore sulle singole voci, ma mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell’offerta e culmina in una valutazione globale e sintetica, espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il non aggiudicatario che impugni la valutazione di non anomalia è gravato dell’onere di provare la manifesta erroneità o contraddittorietà della stessa, anche sotto il profilo del costo della manodopera, non potendosi dubitare della congruità in presenza di mere discordanze non considerevoli. L’onere di motivazione della stazione appaltante può ritenersi soddisfatto per relationem, mediante rinvio alle giustificazioni dell’operatore economico.
Il Fatto
Una società seconda classificata in una gara indetta da una azienda di trasporto pubblico per la rimozione dell’amianto e opere edili connesse ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto l’eccezionale ribasso sul costo della manodopera, la non conformità e irrealizzabilità dell’offerta, l’assenza di impegno sull’applicazione dei contratti collettivi di settore e il difetto di istruttoria e motivazione sulla maggiorazione per lavoro notturno. In via subordinata ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura per omessa previsione dei criteri ambientali minimi. La stazione appaltante e la controinteressata hanno chiesto la reiezione del ricorso; quest’ultima ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il procedimento di verifica dell’anomalia accerta la sostenibilità economica complessiva dell’offerta, ossia se essa sia in concreto attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. Tale verifica culmina in una valutazione globale e sintetica che implica un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, come affermato dal Consiglio di Stato n. 8562 del 2024.
Quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia e questa sia impugnata dall’operatore non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà di quella valutazione, essendone gravato dell’onere probatorio. Si può dubitare della congruità solo qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, mentre l’apprezzamento tecnico-discrezionale resta insindacabile salvo manifesta e macroscopica irragionevolezza, secondo il richiamo a Cons. St. n. 7554 del 2020 e Cons. St. n. 3528 del 2020.
Nel caso concreto, sul primo motivo la ricorrente si è limitata ad affermare l’apoditticità delle giustificazioni dell’aggiudicataria senza provarne l’inattendibilità; l’onere di motivazione della stazione appaltante può ritenersi soddisfatto per relationem, mediante rinvio alle giustificazioni dell’operatore.
Quanto alla presunta irrealizzabilità dell’offerta, il Collegio osserva che i cantieri sono diversi e i lavori non necessariamente contemporanei; la finestra temporale di 820 giorni costituisce un termine massimo, non la durata dei lavori, e il capitolato non distingue tra giorni assoluti ed effettivi. La squadra di quindici persone non risulta incongrua rispetto al limite minimo di due operai per squadra, e la previsione di un numero inferiore di ore lavorate giustifica la riduzione dei costi della manodopera.
Sui motivi relativi al costo del lavoro notturno, il Collegio rileva che essi non sono autosufficienti e che l’aggiudicataria ha stanziato un fondo aggiuntivo pari al dieci per cento del costo delle ore lavorate, a copertura di straordinari, lavoro notturno e maggiori oneri. La risposta del 20 giugno 2025 ha soddisfatto la richiesta di conferme della commissione e i costi indicati sono coerenti con i contratti collettivi richiamati. Il motivo sull’omessa previsione dei criteri ambientali minimi è infondato, risultando depositata la relativa relazione tecnica.
Il ricorso principale è pertanto respinto e il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre alcun vantaggio dal suo accoglimento.
Nota della Redazione
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