Diniego di cittadinanza per notizie di reato anche senza condanna: rilievo dei precedenti penali (TAR Lazio n. 12589 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione può legittimamente fondare il diniego su notizie di reato, ancorché non sfociate in condanna, purché esse risultino sintomatiche di una inadeguata assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento. Il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente ha natura globale e sintetica: i precedenti penali costituiscono indicatori valutabili nel loro insieme, senza necessità di accertamento processuale, essendo sufficiente il fondato sospetto e non la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il requisito della residenza legale decennale di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 va inteso non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo, come periodo di osservazione del comportamento del naturalizzando.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego si fondava su tre notizie di reato a suo carico per maltrattamenti in famiglia, minaccia, percosse, resistenza a pubblico ufficiale e molestia o disturbo alle persone, risalenti al periodo tra il 2018 e il 2021. Il ricorrente deduceva il carattere apparente della motivazione e l’erroneità dei presupposti, contestando che l’Amministrazione avesse valutato i soli precedenti penali senza considerare l’assenza di condanne e la sua stabile integrazione sociale e lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure formulate. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il giudizio di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 non richiede necessariamente una condanna penale: l’Amministrazione può e deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale, attraverso un apprezzamento complessivo della personalità e della condotta di vita del richiedente.
La natura globale e sintetica della valutazione è stata ribadita con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Sezione: i precedenti penali costituiscono indicatori che l’Amministrazione valuta “d’impatto”, considerandoli nei loro reciproci rapporti, nella periodicità e nella reiterazione. Le notizie di reato, in particolare quelle per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, sono state ritenute particolarmente significative, in quanto poste in essere a ridosso della domanda e denotanti una tendenza caratteriale in contrasto con i valori fondamentali di contrasto ad ogni forma di coercizione e violenza.
Il Collegio ha quindi escluso che lo stabile inserimento sociale e lavorativo del ricorrente potesse integrare un elemento positivo dirimente, trattandosi di condizione ordinaria e necessaria per il soggiorno, costituente solo il prerequisito per la naturalizzazione. Il requisito della residenza legale decennale è stato interpretato anche in senso qualitativo, come periodo di osservazione del comportamento del richiedente, che deve dimostrare di aver mantenuto un “comportamento senza mende” e di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.
La sentenza ha infine valorizzato la natura irrevocabile della concessione e la facoltà di reiterazione dell’istanza dopo un anno dal diniego, quale compensazione della particolare cautela richiesta nell’accertamento dell’affidabilità del naturalizzando.
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Nota della Redazione
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