Estinzione del reato e inutilizzabilità della condanna per la recidiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 19395 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decreto penale di condanna, l’estinzione del reato per decorso del termine di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia del giudice dell’esecuzione. La stessa determina l’estinzione di ogni effetto penale della condanna, con la conseguenza che il reato oggetto del decreto non può essere valorizzato ai fini del riconoscimento della recidiva. È pertanto erronea la sentenza che applichi l’aggravante della recidiva sulla base di una condanna pronunciata con decreto penale, senza verificare l’eventuale verificatasi causa estintiva del reato ivi accertato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, per avere, quale socio e amministratore di fatto di una società poi fallita, distratto una somma di denaro a favore di una società di consulenza per prestazioni apparenti, nonché per la cessione del ramo d’azienda ad altra società. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.

La Motivazione della Corte

Con riferimento al motivo concernente la recidiva, la Corte di cassazione ha premesso che la norma di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti, stabilisce che il reato è estinto se, nel termine di cinque anni per i delitti o di due anni per le contravvenzioni, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

La Corte ha quindi richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui l’estinzione del reato e di ogni effetto penale conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dalla citata disposizione comporta l’estinzione degli effetti penali anche ai fini dell’applicazione della recidiva. Tale estinzione opera d’ufficio, senza necessità di una formale declaratoria da parte del giudice dell’esecuzione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto la recidiva valorizzando una precedente condanna pronunciata con decreto penale divenuto esecutivo, per il reato di omesso versamento IVA, senza considerare che, non essendo intervenuta alcuna successiva condanna passata in giudicato nel quinquennio, il reato oggetto del decreto doveva considerarsi estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

La Corte ha pertanto ritenuto erronea la valutazione compiuta dal giudice di merito, che aveva tenuto conto di una condanna i cui effetti penali erano venuti meno per effetto dell’intervenuta estinzione del reato. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla ritenuta recidiva, con eliminazione del relativo aumento di pena.

Quanto agli altri motivi di ricorso, la Corte li ha rigettati in quanto infondati o manifestamente infondati, ritenendo corretta la ricostruzione della responsabilità operata dai giudici di merito e adeguata la motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 460 c.p.p.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 460 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *