Colpa grave non desumibile dai fatti esclusi dall’assoluzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 1435 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, nel valutare se l’istante abbia dato causa alla custodia con dolo o colpa grave, deve operare una valutazione necessariamente ex ante, secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al giudizio di merito, ma non può fondare il giudizio ostativo su fatti o elementi indiziari la cui valenza probatoria sia stata esclusa o neutralizzata dalla sentenza di assoluzione. Il riconoscimento della colpa grave richiede, altresì, l’indicazione della specifica regola cautelare violata e la sussistenza di un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la misura, sia nel momento genetico che in quello di mantenimento, non potendo tale collegamento essere desunto da semplici elementi di sospetto o dalla mera contiguità a contesti criminali altrui.
Il Fatto
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 aprile 2025, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere dal 2012 al 2018 per le ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso e di intestazione fittizia di partecipazioni societarie, finalizzata ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali. L’istante, figlio di un soggetto condannato quale partecipe di un sodalizio ‘ndranghetista, era stato assolto con formula piena dalla Cassazione, che aveva annullato senza rinvio la condanna di secondo grado.
La Corte territoriale escludeva il diritto all’indennizzo ravvisando una condotta ostativa improntata a gravissima leggerezza e imprudenza, desunta dal contesto criminale familiare e da talune operazioni societarie ritenute fittizie. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimo recupero, in sede riparatoria, di circostanze la cui valenza dimostrativa era stata esclusa nel giudizio assolutorio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha ribadito che il giudice della riparazione deve accertare, con valutazione ex ante e autonoma, non se la condotta dell’istante integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Tale accertamento, tuttavia, può essere compiuto solo sulla base degli elementi indiziari che non siano stati dichiarati inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza dal giudizio di assoluzione.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza rescindente aveva del tutto sconfessato la prospettazione accusatoria circa l’impiego di modalità riconducibili al metodo mafioso, escludendo ogni collegamento tra i trascorsi del genitore e le operazioni commerciali dei figli. La stessa sentenza di annullamento aveva inoltre ricondotto le cessioni di quote societarie a mere dinamiche infragruppo determinate da debiti fiscali, escludendo radicalmente la finalità elusiva e la stessa fittizietà delle operazioni. Il giudice della riparazione, invece, aveva valorizzato proprio quei profili fattuali definitivamente esclusi, senza fornire alcuna spiegazione circa la loro ritenuta rilevanza.
La Corte ha censurato l’ordinanza impugnata per aver confuso il piano della cautela con quello dell’esito del giudizio di merito, e per aver omesso di verificare la relazione causale tra il rimprovero di colpa e l’adozione della misura. In particolare, il provvedimento non indicava la specifica regola cautelare violata e non spiegava in che modo operazioni societarie, compiute in epoca successiva all’avvio dei rapporti commerciali oggetto di indagine, avessero potuto contribuire all’adozione della custodia per le ipotesi associative ed elusive. Ove il giudizio riparatorio si limitasse a una valutazione paragonabile a quella del riesame sulla ricorrenza dei gravi indizi, verrebbe meno la funzione solidaristica dell’istituto, dissolvendosi la ratio riparatoria che ne sta alla base.
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Nota della Redazione
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