Bilancamento circostanze insindacabile in cassazione se congruamente motivato (Cass. pen. Sez. VII n. 5353 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. Il riconoscimento dell’addebito da parte dell’imputato non impone, di per sé, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante. La motivazione del giudice di appello che si conformi a tale principio non è censurabile per vizio di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in sede di rito abbreviato e unitamente ad altro coimputato, del reato di tentativo di furto di oggetti posti all’interno di un’abitazione, aggravato dalla effrazione e interrotto dal tempestivo intervento dei Carabinieri. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva rigettato il motivo di impugnazione rilevando che il riconoscimento dell’addebito non assumeva il valore richiesto dall’imputato, poiché i fatti erano stati interamente accertati dai Carabinieri già nella immediatezza. Lo stato di bisogno economico avrebbe potuto semmai costituire motivo di reiterazione delle azioni predatorie.

La pena, corrispondente al minimo edittale, ridotta alla metà per il tentativo e di un ulteriore terzo per il rito abbreviato, è stata ritenuta adeguata al fatto accertato. Il ricorrente risultava inoltre gravato da precedenti, successivi al reato, che ne attestavano la persistente propensione a delinquere.

La Suprema Corte ha escluso che la motivazione potesse dirsi viziata, rilevando che essa si conforma alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione ove congruamente motivato. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, oltre a precedenti meno recenti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese processuali è conseguita quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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