Coordinamento assente tra bonifica siti contaminati e risarcimento danno ambientale (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 87 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale non assicura la riparazione del generalizzato danno ambientale entro tempi compatibili con la prevenzione dei suoi effetti peggiorativi, in ragione della mancanza di coordinamento tra i procedimenti di bonifica e quelli di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Nei siti di interesse nazionale la competenza resta dello Stato, ai sensi dell’art. 252 d.lgs. n. 152/2006, che si avvale dell’accordo di programma in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; l’affidamento dell’attività all’organo regionale non trasferisce la titolarità di quella competenza. L’inattuazione degli interventi e la frammentazione delle fonti di finanziamento richiedono un assetto organico di programmazione e controllo, che allo stato difetta.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha svolto un’indagine sul Fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, avviata nel 2019 e aggiornata in relazione ai successivi sviluppi normativi. L’indagine ha esaminato gli interventi finanziati dall’art. 1, comma 476, legge n. 208/2015, dall’art. 1, comma 245, legge n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 800, legge n. 145/2018, con riferimento ai siti della Valle del Sacco, Brescia-Caffaro, Fidenza, Officine Grande Riparazione ETR, Porto Marghera e Area vasta di Giugliano.

L’istruttoria si è articolata in note e integrazioni, con riscontro delle amministrazioni interessate. Il Collegio ha approvato la relazione con le modifiche apportate in Camera di consiglio, disponendo la trasmissione alle Presidenze delle Camere, ai Ministeri competenti e alle Sezioni riunite in sede di controllo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in primo luogo il quadro normativo. L’istituto della bonifica ambientale è disciplinato dal d.lgs. n. 152/2006, che all’art. 252 individua i parametri di classificazione dei siti di interesse nazionale. Il Ministero, in attuazione della ricognizione disposta dall’art. 36-bis legge n. 134/2012, ha ridotto il numero dei siti da 57 a 39; tra quelli coinvolti vi era la Valle del Sacco, reinserita a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 7586 del 17 luglio 2014, che ha qualificato i criteri dell’art. 252 come indici concorrenti e non come requisiti da soddisfare cumulativamente.

Sui singoli siti la Sezione rileva criticità ricorrenti. Per la Valle del Sacco, l’accordo di programma del 12 marzo 2019 è privo di informazioni sugli interventi della precedente gestione commissariale e di analisi sullo stato della contaminazione; la variazione del quadro economico dell’area di Colleferro è stata accolta dal Comitato di indirizzo e controllo sulla base di una motivazione di errore materiale rivelatasi non convincente. Per il SIN di Fidenza, la revoca delle risorse FSC ha lasciato il proseguimento della bonifica fermo, senza concrete prospettive di recupero della disponibilità finanziaria. Per il sito delle Officine Grande Riparazione ETR, lo stanziamento di un milione di euro è rimasto in perenzione amministrativa. Per Porto Marghera, l’accordo non specifica le aree della perimetrazione su cui si fonda.

La Corte affronta poi il programma nazionale di bonifica dei siti orfani, autorizzato dall’art. 1, comma 800, legge n. 145/2018 e attuato con il d.m. n. 269 del 29 dicembre 2020. Rileva che gli interventi si qualificano come interventi in danno e che si procede alla ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, anche se individuato successivamente. Nel contesto del PNRR è previsto l’investimento per la bonifica dei siti orfani, con l’obiettivo di riqualificare almeno il 70 per cento della superficie del suolo interessato.

Il quadro conclusivo individua la criticità centrale nell’assenza di coordinamento tra i procedimenti di bonifica e quelli di tutela risarcitoria del danno ambientale, attivati contestualmente o in tempi diversi. La Corte segnala altresì la carenza di un assetto organico e la mancata definizione di iter procedurali specifici per le istruttorie sul danno ambientale, con il conseguente ricorso agli strumenti generali della legge n. 241/1990, ritenuti non pienamente adeguati alla complessità della materia. Sottolinea infine la strutturale carenza di personale delle strutture ministeriali preposte ai siti contaminati e ai siti orfani.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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