Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile dopo la novella 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 542 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva che omette di riversare al Comune l’imposta di soggiorno non riveste più la qualifica di agente contabile, ma quella di responsabile d’imposta, con la conseguenza che è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, vigente dal 21 dicembre 2021, ha valenza innovativa con efficacia retroattiva e rende la nuova disciplina applicabile anche ai rapporti anteriori al 19 maggio 2020. Il difetto di giurisdizione contabile sussiste anche per le annualità pregresse quando l’atto di citazione sia stato depositato dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, non operando il principio di perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. in favore del giudice adito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società, gestore di una struttura ricettiva, per il pagamento di una somma superiore a settecentomila euro, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Comune di Roma. L’addebito riguarda l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020, dopo la trasmissione dei dati sulle presenze mensili degli alloggiati.

Il giudizio trae origine da due segnalazioni dei competenti uffici capitolini. L’amministrazione aveva già sospeso il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività e, successivamente, dichiarato la decadenza della società dai benefici connessi alla segnalazione di inizio attività. La Procura regionale non ha ravvisato profili di responsabilità personale in capo ai rappresentanti legali succedutisi nel tempo, ritenendo unico responsabile il gestore della struttura. Il Comune di Roma è intervenuto adesivamente chiedendo l’accoglimento della domanda. La società convenuta, regolarmente citata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta d’ufficio la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione in materia di omesso riversamento dell’imposta di soggiorno. Ricostruisce il quadro normativo: il contributo di soggiorno è stato introdotto per il Comune di Roma dall’art. 14, comma 16, lett. e), del d.l. n. 78/2010 e attuato con deliberazione del Consiglio comunale, con regolamento adottato dall’Assemblea capitolina.

La disciplina ha subito una modifica decisiva con l’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha inserito nell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, attribuendo al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La novella ha superato il precedente orientamento di legittimità, espresso dalle Sezioni Unite n. 19654 del 2018, che riconosceva la giurisdizione contabile sul presupposto di un rapporto di servizio pubblicistico implicante il maneggio di denaro pubblico.

La Corte richiama poi l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha dichiarato la nuova disciplina applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, e la recente Cass., Sezioni Unite, n. 14028 del 2024. Da tale pronuncia si ricava che il comma 1-ter non deroga al principio di irretroattività dell’art. 11 preleggi e che la norma interpretativa ha valenza innovativa con efficacia retroattiva, riconducendo il rapporto tra gestore, cliente ed ente locale a un rapporto di natura esclusivamente tributaria.

Il Collegio prende posizione anche sull’esistenza di pronunce contrarie di questa stessa Sezione, secondo cui le Sezioni Unite non avrebbero inciso sulla giurisdizione nei casi in cui l’atto di citazione sia depositato dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa. Ritiene tuttavia che tali decisioni non siano condivisibili: nel caso in esame non si pone una questione di perpetuatio iurisdictionis, poiché l’art. 5 c.p.c. opera solo quando il mutamento normativo sottragga la giurisdizione al giudice adito e non quando gliela attribuisca. Chiarisce inoltre che la mancata applicazione della disciplina sostanziale retroattiva non configura un mero error in iudicando, incidendo sull’esistenza stessa del rapporto di servizio, presupposto della giurisdizione contabile.

Poiché l’atto di citazione è stato depositato il 5 giugno 2024, dunque dopo l’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario anche per gli omessi riversamenti anteriori al 19 maggio 2020. Dichiara altresì la contumacia della società e nulla per le spese, non essendosi questa costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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