Nessuna colpa grave del coordinatore per il rapporto di lavoro subordinato accertato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 67 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale connesso alla soccombenza dell’ente nel giudizio civile promosso da un collaboratore coordinato e continuativo, il coordinatore dell’Ufficio di Piano che si limiti a esercitare i poteri di organizzazione, coordinamento e gestione delle risorse umane, secondo le prerogative di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e alle convenzioni tra enti locali, non integra l’elemento soggettivo della colpa grave. La riconosciuta natura subordinata del rapporto di collaborazione, ove tragga origine da scelte deliberate dall’organo politico di coordinamento d’ambito e non da una condotta datoriale del funzionario, non è a questi addebitabile. Il mero esercizio di direttive, richieste di report e controllo delle presenze non configura esercizio di poteri datoriali, ma regolare esecuzione dei compiti di coordinamento.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania conveniva in giudizio un funzionario comunale, coordinatore dell’Ufficio di Piano e responsabile del Settore amministrativo, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento di poco meno di seimila euro in favore dell’ente locale.

Secondo l’accusa contabile, il funzionario avrebbe gestito con poteri datoriali il rapporto di lavoro di un’assistente sociale, inquadrata come collaboratore coordinato e continuativo, determinando la soccombenza dell’ente nel giudizio civile concluso con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e con la condanna alle spese di lite. La Sezione territoriale, con sentenza depositata il 31 marzo 2022, rigettava la domanda per difetto del nesso causale. Il Procuratore regionale proponeva appello, incentrato sull’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che imputa la responsabilità amministrativa al dirigente che ha stipulato i contratti.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce in via preliminare le competenze effettivamente attribuite al funzionario. Dai decreti sindacali succedutisi dal 2006 al 2015 emerge il conferimento di posizione organizzativa con richiamo espresso ai poteri di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, nonché l’incarico di coordinatore dell’Ufficio di Piano ai sensi delle convenzioni tra enti locali.

Nell’esercizio di tali funzioni, il coordinatore emanava direttive, richiedeva ai collaboratori i report sull’attività svolta e li invitava a comunicare preventivamente le assenze. Per il Collegio questi atti, lungi dall’identificare poteri datoriali, comprovano la regolare esecuzione dell’attività di coordinamento e non trasmodano in un vincolo di tipo gerarchico o di soggezione personale della lavoratrice.

La Corte sottolinea poi la complessità della vicenda, non circoscritta alla singola posizione. Le deliberazioni del Coordinamento istituzionale d’ambito avevano definito una proposta di durata quinquennale dei contratti e ne avevano previsto la continuità, all’esito di un tavolo di concertazione. Il riconoscimento della natura subordinata del rapporto trae dunque origine da tali accordi, ai quali il funzionario era estraneo, svolgendo talvolta solo funzioni di verbalizzante.

Nessun nesso causale diretto è ravvisabile, perché il contenzioso civile trovava origine nelle unilaterali riduzioni dell’orario e dei compensi intervenute dal 2013. Il Collegio esclude inoltre la colpa grave, non ravvisando manifesta negligenza o imperizia nell’esercizio delle funzioni, tanto più in una situazione in cui i servizi sociali dovevano essere garantiti in condizioni di frammentazione territoriale e di mancato trasferimento delle risorse.

L’appello è pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione di appartenenza e liquidate in mille euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *