Ricalcolo pensione Polizia penitenziaria con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 65 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La disposizione non ha natura di interpretazione autentica e non è retroattiva: la riliquidazione opera ex nunc, dal rateo di gennaio 2022, anche per il personale cessato entro il 2021. Sulle differenze dovute spettano gli accessori di legge, nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

La vicenda riguarda un pensionato, già appartenente alla Polizia penitenziaria, che al 31 dicembre 1995 vantava un servizio utile di 16 anni e 3 mesi. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso volto all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, sul rilievo che il ricorrente non rientrava tra il personale militare.

L’interessato ha proposto appello, deducendo un unico motivo incentrato sull’applicabilità della norma ai dipendenti della polizia penitenziaria, e ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento delle somme non percepite, con arretrati, interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito contestando la pretesa e, in via subordinata, ha invocato l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, sostenendone l’operatività solo dal 1° gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’impugnazione per soli motivi di diritto. Poiché l’appellante ha prospettato un asserito errore di diritto nell’interpretazione della normativa, l’appello è stato dichiarato ammissibile.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 ha fissato il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Lo stesso principio è stato esteso dal n. 12/2021/QM al personale con anzianità inferiore a quindici anni.

La Corte ha poi dato atto dell’orientamento delle Sezioni d’appello, che in passato aveva escluso l’applicabilità dell’art. 54 ai corpi di polizia ad ordinamento civile, compresa la polizia penitenziaria, valorizzando l’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990 e l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, che richiamava il solo art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973. Tale percorso è stato superato dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso espressamente gli effetti delle pronunce nomofilattiche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in ragione della specificità delle funzioni riconosciuta dall’art. 19, legge n. 183/2010.

Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui la norma trova applicazione anche ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma con efficacia ex nunc: la riliquidazione produce effetti economici dal 1° gennaio 2022, trattandosi di disposizione priva di efficacia retroattiva e non qualificabile come interpretazione autentica. Si realizza così una retroattività temperata, volta a contemperare il principio di uguaglianza con l’equilibrio di bilancio. L’interpretazione ha trovato avallo nella Corte cost. n. 33 del 28 febbraio 2023 e, sul versante della Polizia di Stato, nella ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023.

Nel caso concreto, il pensionato ha quindi diritto al ricalcolo della pensione con l’aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sulle differenze spettano gli accessori di legge, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. e secondo i criteri delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM, nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cumulo previsti dalla normativa vigente. L’appello è stato accolto parzialmente, con compensazione delle spese di difesa e nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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