Indebito pensionistico da riforma in appello: irripetibile dal momento della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 486 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale conseguente all’esecuzione di una sentenza di primo grado favorevole al pensionato e poi riformata in appello, il principio della irripetibilità non opera automaticamente in virtù del solo decorso del tempo. Esso, tuttavia, riprende vigore quando l’ente previdenziale, ricevuta la notifica della sentenza di secondo grado e la diffida al ricalcolo, ometta di dare esecuzione alla riliquidazione dovuta, lasciando decorrere il tempo in modo a sé imputabile. In tale evenienza, l’indebito erogato dopo la notifica della sentenza di appello diviene irripetibile, perché il ritardo dell’Istituto nell’adozione del provvedimento di recupero integra un errore ad esso esclusivamente ascrivibile. La fattispecie non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, non derivando l’erogazione da un provvedimento amministrativo, bensì dagli effetti di una pronuncia giurisdizionale poi caducata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di anzianità, agisce avverso il provvedimento con cui l’INPS ha preteso il recupero di € 12.453,76, da trattenere sulla pensione a partire da maggio 2024, oltre al blocco dei ratei di marzo e aprile 2024. La somma si era formata per effetto di una pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la riliquidazione del trattamento con l’aliquota del 44% sulla quota retributiva calcolata con il sistema misto.

La sentenza di appello, recependo i principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021, aveva riformato quella pronuncia riconoscendo il diritto all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ma con la minore aliquota del 2,44% annuo. L’INPS, pur sollecitato con diffida e destinatario di una sentenza di ottemperanza, ha dato esecuzione al ricalcolo solo nel febbraio 2024, azionando contestualmente il recupero.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente invoca l’irripetibilità della somma ai sensi dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che l’indebito si è formato esclusivamente per errore dell’ente previdenziale. La difesa dell’Istituto oppone che la fattispecie non ricade nella norma richiamata, né nell’art. 162, trattandosi di indebito “da riforma”, riconducibile all’art. 2033 cod. civ. Il diritto alla restituzione sorgerebbe direttamente dalla riforma della sentenza che, caducando ex tunc il titolo delle attribuzioni, imporrebbe il ripristino dello status quo ante.

La Corte dichiara corretta l’impostazione dell’INPS sulla qualificazione giuridica della fattispecie. L’indebito non deriva da un provvedimento amministrativo e dunque resta estraneo all’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973. In presenza di erogazioni fondate su sentenze di primo grado poi riformate, il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile esclude la configurabilità di un affidamento incolpevole del pensionato, idoneo a impedire la ripetizione, e ciò a prescindere dal tempo intercorso tra erogazione e recupero.

La Corte rileva però un dato ulteriore, decisivo. Emessa la sentenza di appello, l’INPS non le ha dato prontamente esecuzione: ha ignorato la diffida trasmessa nel febbraio 2023 e la sentenza di ottemperanza notificata l’11 dicembre 2023, adottando il provvedimento di cessazione e recupero soltanto nel febbraio 2024. Emerge così evidente l’imputabilità all’INPS del ritardo nel ricalcolo.

Da ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso. La Corte dichiara l’irripetibilità delle somme indebitamente erogate a partire dal febbraio 2023, momento in cui la sentenza di appello è stata formalmente notificata all’Istituto con contestuale istanza di ricalcolo e quantificazione delle somme. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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