Clausole escludenti di gara e termine di decadenza per l’impugnazione (TAR Campania n. 1176 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole del disciplinare di gara che prescrivono requisiti di ammissione di carattere immediatamente escludente devono essere impugnate tempestivamente, entro il termine di decadenza, unitamente al bando: il successivo provvedimento di esclusione costituisce atto meramente ricognitivo di una lesione già prodotta e non riapre i termini. La nullità comminata dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 è circoscritta alle clausole che introducono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassative previste per i requisiti di ordine generale dagli artt. 94 e 95 cod. contratti pubblici. Per i requisiti di ordine speciale, l’eventuale difetto di attinenza e proporzionalità integra una mera illegittimità, con conseguente annullabilità della clausola solo se ritualmente e tempestivamente impugnata.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipa a una procedura telematica aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento quinquennale del servizio di disinfestazione e derattizzazione di aree urbane e strutture sanitarie di un comprensorio aziendale.

La stazione appaltante esclude il raggruppamento con due provvedimenti: il primo ravvisa il difetto, in capo a tutti i componenti, del requisito di idoneità professionale costituito dall’iscrizione camerale nella fascia di classificazione G; il secondo aggiunge ulteriori motivi di estromissione, legati alla mancata corrispondenza tra quote di requisiti posseduti e percentuali di esecuzione dichiarate. Il raggruppamento impugna gli atti e chiede, in via subordinata, dichiararsi la nullità del paragrafo 6.1 del disciplinare, ove interpretato come richiedente un requisito di idoneità professionale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene che l’iscrizione alla fascia di classificazione costituisca requisito di carattere economico-finanziario, e non di idoneità professionale, per espressa previsione normativa; la sua richiesta come requisito di idoneità violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione e di proporzionalità. La stazione appaltante eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione immediata del bando e del disciplinare.

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione. Il paragrafo 6.4 del disciplinare richiede espressamente che il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 sia posseduto, in base alle prestazioni svolte, da ciascun componente del raggruppamento; e il paragrafo 6.1 articola il requisito in due sotto-requisiti: l’iscrizione al registro delle imprese per le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, e la dichiarazione dell’iscrizione alla fascia di classificazione G. La clausola era dunque idonea a precludere immediatamente la partecipazione del raggruppamento, poiché una sola impresa era iscritta nella fascia richiesta.

Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1607 del 2023 e TAR Lazio, Sez. II, n. 15900 del 2024, il Tribunale ribadisce che, in via di eccezione, le clausole di portata escludente vanno impugnate subito, perché il provvedimento di esclusione successivo è meramente ricognitivo di una lesione già attuale. Né la clausola poteva dirsi di dubbia interpretazione, risultando agevolmente comprensibile il suo significato. Il primo motivo è quindi inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo il raggruppamento già escluso per il difetto del requisito esaminato in precedenza.

Il terzo motivo, volto a far valere la nullità della clausola ex art. 10, comma 2, cod. contratti pubblici, è invece infondato. Il Collegio osserva che la nullità è riferita alle cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassative degli artt. 94 e 95, collocati nel capo dedicato ai requisiti di ordine generale; essa non si estende ai requisiti di ordine speciale, per i quali il successivo comma 3 impone soltanto che siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. Un requisito speciale non proporzionato integra perciò una clausola annullabile, ma non nulla, e resta sanato se non impugnato nel termine di decadenza. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *