Cessazione parziale della materia e commissario ad acta nell’ottemperanza sulla carta docente (TAR Piemonte n. 813 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., il parziale adempimento dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle statuizioni già eseguite, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., mentre per le prestazioni ancora insoddisfatte il giudice ordina l’esecuzione del giudicato. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il parziale e tardivo adempimento, successivo alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, due sentenze di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, del contributo per la formazione e della retribuzione professionale docente. I titoli, pubblicati nell’ottobre 2024 e passati in giudicato, sono rimasti ineseguiti.

I docenti hanno quindi proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza davanti al TAR Piemonte. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha corrisposto solo gli importi destinati alla carta elettronica, omettendo il pagamento della retribuzione professionale. I ricorsi, riuniti, sono stati decisi con un’unica pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva come l’amministrazione abbia dato esecuzione ai titoli giudiziali solo in parte, accreditando sulla carta elettronica gli importi dovuti per l’aggiornamento e la formazione, ma non corrispondendo la retribuzione professionale docente. Da qui la duplice statuizione.

Quanto alle somme già accreditate, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché l’interesse all’ottemperanza è venuto meno per la parte satisfattiva intervenuta.

Per le prestazioni ancora insolute, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Il Tribunale provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in sostituzione dell’amministrazione inadempiente ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione, che ha dato esecuzione ai titoli solo parzialmente e dopo la proposizione dei ricorsi. Esse sono liquidate per ciascun ricorso e distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Collegio manda inoltre alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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