Coperture finanziarie e quantificazione degli oneri nelle leggi regionali del Veneto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 337 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esercita, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, il controllo sulle leggi regionali di spesa, verificando la tipologia delle coperture finanziarie adottate e le tecniche di quantificazione degli oneri. Il controllo mira a garantire l’osservanza dell’art. 81 della Costituzione e dell’art. 19 della legge n. 196/2009, assicurando che ogni legge di spesa indichi mezzi di copertura idonei e quantificazioni non elusive. Gli esiti dell’analisi confluiscono in una relazione trasmessa al Consiglio regionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il controllo non è giurisdizionale ma di legittimità-contabile, funzionale alla tutela degli equilibri di bilancio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha svolto, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, l’analisi sulle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi di spesa emanate dalla Regione del Veneto nel 2021 e nel 2022. L’esito dell’istruttoria è confluito in una relazione espositiva trasmessa al Consiglio regionale con nota del 20 maggio 2024.
Il Consiglio regionale ha chiesto una proroga dei termini istruttori, accordata con differimento al 30 luglio 2024, e ha poi trasmesso osservazioni e documentazione in risposta ai rilievi. All’esito di tali osservazioni, il Presidente f.f. ha convocato il Collegio per la seduta del 6 novembre 2024, in cui la Sezione ha approvato gli esiti dell’analisi.
La Motivazione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, e dall’art. 1, commi 2 e 8, del d.l. n. 174/2012, che disciplina il controllo sulle coperture delle leggi regionali. La Sezione richiama inoltre l’art. 81 della Costituzione e l’art. 19 della legge n. 196/2009.
La Sezione ha applicato le linee di orientamento dettate dalla Sezione autonomie con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 8/2021/INPR, che individuano i criteri per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione.
L’analisi ha verificato che le leggi di spesa regionali del biennio 2021-2022 indicassero mezzi di copertura conformi e adottassero tecniche di quantificazione degli oneri non elusive. Il contraddittorio con il Consiglio regionale, attivato mediante trasmissione dello schema di referto e acquisizione delle osservazioni, ha preceduto l’approvazione definitiva.
La deliberazione approva gli esiti dell’attività di analisi come esposti nel documento allegato, che ne costituisce parte integrante. Dispone quindi la trasmissione della delibera e della relazione al Presidente del Consiglio regionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge richiamata.
Nota della Redazione
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