Cori denigratori privi di violenza non giustificano il daspo (TAR Abruzzo n. 475 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, presuppone che il destinatario abbia posto in essere episodi, condotte o delitti connotati da violenza o idonei a incitare alla violenza, così da turbare il regolare svolgimento della competizione e da mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura non può quindi fondarsi su comportamenti meramente denigratori o provocatori, privi di attitudine a determinare scontri o disordini. Il giudice amministrativo è tenuto a verificare la specificità del comportamento e la sua idoneità a incitare alla violenza, non essendo sufficiente il carattere offensivo delle espressioni usate verso le forze dell’ordine.

Il Fatto

La Questura di Chieti, con atto n. 46 del 7 marzo 2024, adottava nei confronti del ricorrente — sulla base di un rapporto dei Carabinieri — il d.a.spo. per anni sei, con contestuale obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri di una compagine calcistica locale. La misura prendeva le mosse da presunti cori offensivi verso le forze dell’ordine durante un incontro di calcio, nonché dal fatto che l’interessato era già stato destinatario di un precedente d.a.spo. e presentava precedenti di polizia.

Il ricorrente impugnava il provvedimento questorile e il decreto prefettizio dell’8 agosto 2024, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico, deducendo la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, il difetto di proporzionalità, la carenza di istruttoria e di motivazione e il travisamento dei fatti, chiedendo inoltre di sollevare questione di legittimità costituzionale sul procedimento di convalida dinanzi al GIP.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso per ragioni assorbenti, incentrate sulla carenza dei presupposti della misura. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, il Collegio ribadisce che l’art. 6 della legge n. 401 del 1989 presuppone episodi, condotte o delitti connotati da violenza, posti in essere in occasione di manifestazioni sportive, a tutela dell’ordine pubblico e, soprattutto, dell’incolumità e sicurezza pubblica nei luoghi in cui le stesse si svolgono.

Il provvedimento impugnato, rileva il Tribunale, reca un divieto di vastissima portata spaziale oltre che di durata sessennale, circostanza che ne accentua la gravità e ne impone una verifica rigorosa dei presupposti.

Elemento centrale della decisione è la piena adesione alle argomentazioni del GIP presso il Tribunale di Chieti, che, in sede di non convalida della prescrizione questorile dell’obbligo di presentazione, pur non potendo statuire sulla legittimità del divieto di accesso, aveva comunque diffusamente argomentato la mancanza dei presupposti di legge con motivazione definita approfondita, completa ed esaustiva.

In particolare, il Tribunale fa proprie le considerazioni secondo cui il requisito richiesto consiste nella specificità del comportamento e nella sua idoneità a incitare alla violenza, ossia a turbare la tranquilla competizione sportiva. Nel caso di specie, il contenuto dei cori è apparso unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta, tenuto conto del luogo e del momento in cui sono stati pronunciati, del ridotto numero di partecipanti all’evento e di componenti delle forze dell’ordine, e dell’assenza di segnali o prodromi di scontri, essendosi il fatto verificato in un clima di agevole gestione dell’ordine pubblico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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