Sospensione dell’efficacia del provvedimento e difetto di periculum in mora (TAR Lombardia n. 523 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. è priva del requisito del periculum in mora quando l’amministrazione abbia già disposto, ex art. 21-quater della legge n. 241/1990, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, fino al completamento di attività istruttorie finalizzate alla definizione dei costi di ripristino ambientale e delle sanzioni. In tal caso, non sussistendo un danno concreto e attuale per il ricorrente, l’istanza va respinta, con condanna alle spese della fase processuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune aveva comunicato la presa in possesso di aree di sua proprietà, acquisite al patrimonio comunale, per la presenza di possibili abusi edilizi e di un inquinamento del suolo da idrocarburi.
A seguito della notifica dell’atto, l’amministrazione comunale aveva tuttavia adottato un provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’immissione in possesso forzoso, ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, rilevando la necessità di compiere accertamenti per definire il sedime delle aree oggetto di abuso, i costi e le sanzioni per il ripristino ambientale. La sospensione era stata disposta fino al completamento di tali attività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva depositato l’atto di sospensione del 30.03.2026, con cui l’amministrazione aveva sospeso l’efficacia del provvedimento di immissione in possesso forzoso, oggi impugnato.
La durata della sospensione è stata prevista “fino alla definizione di quanto sopra specificato”, ossia fino alla determinazione del sedime delle aree oggetto di abuso e dei costi di ripristino ambientale a carico del soggetto che ha dichiarato di svolgere attività non conformi alla destinazione di piano.
Il Collegio ha quindi ritenuto che, per effetto della disposta sospensione, non sussistesse per la ricorrente alcun danno concreto e attuale correlato al provvedimento impugnato, venendo meno in radice il requisito del periculum in mora.
La Corte ha precisato che la ricorrente potrà eventualmente ripresentare l’istanza cautelare – ove ne sussistano i presupposti – al mutare delle condizioni sopra descritte. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di fase, liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA e accessori.
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Nota della Redazione
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