Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Abruzzo n. 493 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione non può giustificare la propria inerzia facendo valere la competenza di un altro organo del medesimo Ministero chiamato in giudizio, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, calibrato sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. Il giudice amministrativo, accertato il titolo e la mancata ottemperanza, accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, n. 75/2025. Con tale pronuncia era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107 del 2015, in relazione agli anni scolastici specificati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non aveva dato esecuzione alla pronuncia nei termini previsti. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, per accertare la presenza del titolo e la perdurante inerzia dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce analoghe, tra cui la sentenza n. 267 del 2025. In quella sede era stata rilevata la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine dei centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.

Il Tribunale ribadisce che tale norma, pur calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. Il riferimento al “titolo esecutivo” opera solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che per il giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

Quanto all’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio osserva che l’organo intimato non può invocare la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero per sottrarsi all’esecuzione. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove competente, ovvero trasmette gli atti all’organo competente. Ne consegue che il ricorso è fondato e va accolto.

Il Ministero deve dunque procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, che menziona espressamente la carta del docente, con le modalità indicate. Le somme accertate dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, con possibilità di delega a un funzionario.

Non sussistono invece i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti, vista la serialità del contenzioso, per le eventuali valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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