Appello del PM e rito abbreviato: il divieto della riforma 2024 non si estende alle sentenze di proscioglimento (Cass. pen. 25385/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ordinanza n. 25385/2026, depositata il 6 luglio 2026 (R.G.N. 15323/2026; udienza pubblica del 2 luglio 2026; Presidente estensore Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Riccardo Nerucci). Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
La limitazione al potere di appello del pubblico ministero prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sentenze di proscioglimento assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende alle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate all’esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 443 cod. proc. pen.
Il fatto
Il GIP del Tribunale di Cosenza, in giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale, aveva assolto l’imputato dal reato di lesioni (artt. 582 e 585 cod. pen.) con la formula “per non aver commesso il fatto”. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione, deducendo anche vizi di motivazione. Si poneva la questione se il divieto di appello del pubblico ministero introdotto nel 2024 (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.) per i reati a citazione diretta si estenda anche alle sentenze di proscioglimento rese in abbreviato.
La motivazione
Il Collegio dissente espressamente dall’orientamento di Sez. 2 “Manca” (n. 20143/2025), secondo cui il divieto avrebbe portata generale operante anche nell’abbreviato. Ritiene invece che l’art. 443 cod. proc. pen. costituisca disciplina speciale del regime impugnatorio dell’abbreviato, non incisa dalla novella del 2024. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 320/2007, intervenne proprio sull’art. 443 per riespandere il potere di appello del pubblico ministero in abbreviato, in nome della parità delle parti; il legislatore del 2024 ha modificato il solo art. 593, lasciando invariato l’art. 443; e l’ordinamento continua a riconoscere al pubblico ministero l’appello contro decisioni liberatorie anteriori (artt. 428 e 554-quater cod. proc. pen.), sicché sarebbe incoerente sopprimerlo proprio per l’abbreviato. Da qui il principio di diritto e la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Esito: convertito il ricorso in appello, la Corte dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Il merito dell’assoluzione non è deciso in questa sede.
Implicazioni pratiche
La decisione apre un contrasto dichiarato con Sez. 2 “Manca”: per la Quinta Sezione, il divieto di appello del pubblico ministero introdotto nel 2024 per i reati a citazione diretta non tocca le sentenze di proscioglimento rese in abbreviato, che restano appellabili ex art. 443 cod. proc. pen. Sul piano pratico, il pubblico ministero conserva l’appello in questi casi; ma il contrasto giurisprudenziale in atto – e le pendenti questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593 – rende la materia ancora instabile e candidata a un intervento delle Sezioni Unite.
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