Revoca della sospensione condizionale per cause ostative ignote al giudice (Cass. pen. Sez. I n. 3279 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. può essere disposta dal giudice dell’esecuzione solo quando le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione, che abbia concesso il beneficio senza potersi avvedere della sua non concedibilità. In tal caso il giudice dell’esecuzione deve verificare la circostanza acquisendo il fascicolo del giudizio di merito. Allorché, invece, il giudice della cognizione abbia errato pur potendo conoscere l’esistenza di una causa ostativa, la revoca non è ammessa in sede di incidente di esecuzione ma solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Nell’ipotesi di unificazione di più reati sotto il vincolo della continuazione, il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena complessiva entro i limiti edittali per la concessione del beneficio, è tenuto a motivare espressamente se la pena detentiva rideterminata sia o meno condizionalmente sospesa, valutando le condizioni oggettive e soggettive rispetto a tutti i reati unificati.

Il Fatto

Il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale concessa all’interessato con una sentenza di applicazione della pena del 2022 e, riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto di due distinte condanne, rideterminava la pena complessiva in anni due di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, senza nulla statuire sul beneficio.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo l’illegittimità della revoca disposta in sede esecutiva e lamentando l’omessa pronuncia sull’estensione del beneficio alla pena unificata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a contestare la revoca del beneficio. In applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, ha precisato che la revoca in sede esecutiva è consentita solo quando le cause ostative alla concessione del beneficio non fossero note al giudice della cognizione.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva accertato, previa acquisizione del fascicolo dibattimentale, che il certificato del casellario giudiziale non riportava l’annotazione di una delle precedenti condanne, sicché il giudice della cognizione non aveva potuto avvedersi dell’esistenza della causa ostativa. La censura difensiva, priva di supporto dimostrativo, è stata ritenuta mera asserzione, con conseguente inammissibilità del motivo.

La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando un deficit motivazionale nell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva in anni due di reclusione — rientrante nei limiti edittali per la sospensione condizionale della pena detentiva ai sensi dell’art. 163 cod. pen. — non ha espresso alcuna statuizione sulla concedibilità o sul permanere del beneficio in relazione alla pena unificata.

Richiamando il principio per cui, in caso di unificazione di più reati sotto il vincolo della continuazione, il giudice è tenuto a motivare sulla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste per la concessione del beneficio, la Corte ha ritenuto necessario eliminare ogni incertezza sulla operatività della sospensione già concessa con le precedenti sentenze, anche a tutela dell’interesse del Pubblico Ministero alla corretta esecuzione del titolo.

L’ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena per i reati uniti dalla continuazione, con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame sul punto, nel rispetto del principio di chiarezza delle statuizioni esecutive. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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