Ricorso del pubblico ministero tardivo se depositato oltre il termine per impugnare (Cass. pen. Sez. III n. 34171 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza che ha fissato un termine per il proprio deposito decorre, a norma dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine stabilito per il deposito della motivazione. Il termine che scada di sabato non è prorogato al primo giorno successivo non festivo, perché il sabato non è compreso tra i giorni festivi indicati dalla legge, diversamente da quanto avviene negli ordinamenti processuali civile, amministrativo e costituzionale. Ne consegue che, ai fini della decadenza, non rileva che il primo giorno utile per la decorrenza cada in giorno festivo, poiché gli artt. 172 e 173 cod. proc. pen. prevedono la proroga solo quando il termine scada in giorno festivo. È inammissibile il ricorso depositato oltre il termine così computato.
Il Fatto
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza dell’1 aprile 2025, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per un reato contravvenzionale in materia ambientale, estinto per intervenuta oblazione, e lo aveva assolto dal delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-quinquies cod. pen., in relazione all’art. 452-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste. Era stata parimenti assolta la società datrice di lavoro dall’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 25-undecies, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 131 del 2000.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proposto ricorso diretto per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione del deterioramento significativo e misurabile dell’ecosistema o dell’ittiofauna e dei profili di colpa. La questione che arriva davanti alla Corte non attiene però al merito dell’imputazione, ma alla tempestività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa l’1 aprile 2025 e che, nella stessa, il termine per il deposito della motivazione era stato fissato in sessanta giorni. La motivazione è stata depositata il 5 maggio 2025, dunque entro il termine. Il ricorso del pubblico ministero risulta datato e depositato in forma cartacea il 16 luglio 2025.
Il primo passaggio argomentativo riguarda il computo del termine per il deposito. Sommando sessanta giorni all’1 aprile 2025 si giunge al 31 maggio 2025. La Corte esclude che tale scadenza subisca uno spostamento al giorno successivo per il fatto di cadere di sabato. Richiama il principio per cui il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto (Sez. 6 n. 25598 del 27.05.2020; Sez. 3 n. 17416 del 23.02.2016), ma precisa che ciò non opera quando il termine scada di sabato, giorno non compreso tra quelli festivi (Sez. 3 n. 34877 del 24.06.2010). Sottolinea altresì che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. per la mancata previsione della proroga del termine che scada di sabato (Sez. 3 n. 44004 del 27.09.2023; Sez. 2 n. 13505 del 31.01.2018).
Su questa base la Corte individua nel 31 maggio 2025 la scadenza del termine per il deposito della sentenza. Da tale data decorre il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché la sentenza aveva fissato un termine per il proprio deposito a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte affronta poi un secondo profilo. Non computando il giorno iniziale della decorrenza, ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., i quarantacinque giorni scadono il 15 luglio 2025. Non assume rilievo, in senso contrario, che il primo giorno utile della decorrenza sia caduto di domenica, poiché dal combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. proc. pen. si evince che la proroga è prevista solo quando il termine scada in giorno festivo.
Il ricorso, depositato il 16 luglio 2025, risulta quindi presentato oltre il termine massimo del 15 luglio 2025 ed è inammissibile in forza del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen. La Corte esclude infine, trattandosi di ricorso del pubblico ministero e non di parte privata, sia la condanna alle spese sia quella al pagamento della somma a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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