Correzione di errore materiale dell’ordinanza su distanze e actio negatoria servitutis (Cass. civ. Sez. II n. 7596 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, investita di istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ., può emendare la propria precedente ordinanza quando l’apparente antinomia interna alla motivazione sia ricostruibile, alla luce dello sviluppo logico del ragionamento, come mero errore materiale e non come contrasto argomentativo. La correzione è ammessa anche d’ufficio, rispetto a errori materiali ulteriori rispetto a quello dedotto dal ricorrente, quando la loro evidenza risulti dalla stessa lettura del provvedimento. La domanda di tutela delle distanze legali va qualificata come actio negatoria servitutis, ma la sua omessa trascrizione non priva l’attore dell’interesse ad agire ove la decisione contenga anche una statuizione risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della stessa Corte, con la quale era stato rigettato il ricorso contro la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di demolizione di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze legali.

Nel ricorso per correzione il ricorrente rileva che, nella motivazione sul rigetto del primo motivo, la Corte aveva affermato che la domanda della dante causa dell’odierna controricorrente sarebbe stata trascritta, mentre in altro punto della stessa decisione aveva escluso la trascrizione. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del giudizio di merito. La domanda di demolizione della sopraelevazione, già accolta in primo grado e confermata in appello, era stata qualificata dalle Sezioni Unite — richiamate nella precedente ordinanza con la sentenza n. 13523 del 2006 — come actio negatoria servitutis. Su tale qualificazione si era incentrata la censura del ricorrente.

Il Collegio rileva che la precedente ordinanza contiene due affermazioni contrastanti: da un lato dichiara pacifica la trascrizione della domanda, dall’altro esclude che la mancata trascrizione abbia fatto venir meno l’interesse ad agire. Lo sviluppo logico del ragionamento, però, consente di ricostruire la prima affermazione come frutto di un mero errore materiale, posto che la domanda non fu trascritta.

La Corte valorizza il fatto che la pronuncia richiama la condanna risarcitoria proprio per affermare la sussistenza dell’interesse ad agire e affronta il tema dell’opponibilità del dictum demolitorio ai terzi acquirenti, escludendo che esso riguardi il ricorrente. Ne deriva che l’antinomia è solo apparente e la correzione è dovuta mediante inserimento della parola “non” al rigo indicato.

Il Collegio procede inoltre d’ufficio alla correzione di un ulteriore errore materiale, consistente nella mancanza del verbo reggente in una proposizione della medesima pagina, disponendo l’inserimento della parola “trasferito”. La decisione conferma così l’ampiezza del potere officioso di emenda degli errori materiali contenuti nel provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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